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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17170 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2003, con cui erano stati rideterminati i ricavi della società ai fini IVA e IRAP e imputati ai soci, per trasparenza, maggiori redditi da partecipazione. Contestava inoltre il recupero a tassazione, anche ai fini previdenziali, del maggior reddito accertato e l'indeducibilità dei canoni di locazione e delle utenze relative ad alcuni locali. Deduceva la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché vizi di motivazione. In particolare, sosteneva che l'accertamento induttivo fondato sulle quantità di alimenti, bevande e tovaglioli fosse privo di adeguata prova e che i locali fossero effettivamente utilizzati nell'attività d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto valida, e comunque sanata dalla costituzione dell'Agenzia delle Entrate, la notifica effettuata presso un ufficio locale diverso da quello che aveva emesso l'atto. Ha inoltre escluso l'effetto interruttivo del decesso del ricorrente, poiché il giudizio di cassazione è soggetto a impulso d'ufficio. I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo non autosufficiente, con quesiti di diritto inadeguati e senza trascrivere gli elementi probatori decisivi; le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. È rimasta quindi ferma la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni gravi, precise e concordanti e non deducibili i costi dei locali per mancata prova dell'inerenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa quando le risultanze contabili risultano inattendibili e l'amministrazione dispone di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, le incongruenze tra approvvigionamenti, somministrazioni e consumo di tovaglioli sono state ritenute idonee a fondare la ricostruzione dei ricavi non contabilizzati.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Regolano le presunzioni semplici e richiedono che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti. La Corte ha confermato che la valutazione degli elementi presuntivi compete al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La censura è stata ritenuta inconferente perché il ricorrente non aveva dimostrato una violazione del riparto dell'onere probatorio, ma contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Impone al ricorrente in cassazione di indicare e trascrivere gli elementi documentali rilevanti su cui fonda la censura. La mancata trascrizione del contenuto pertinente del processo verbale di constatazione ha determinato il difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, quesiti di diritto specifici e pertinenti e, per i vizi motivazionali, un'indicazione chiara del fatto controverso e decisivo. I quesiti formulati sono stati giudicati inadeguati e non correlati alla ratio decidendi.

  • Codice di procedura civile, art. 164, comma 3

    La costituzione in giudizio del destinatario sana con effetto retroattivo il vizio di nullità della notificazione. La notifica presso un ufficio locale diverso da quello competente non è stata considerata inesistente, poiché l'ufficio apparteneva alla stessa Agenzia delle Entrate.

  • Codice di procedura civile, artt. 299, 300 e 301

    Le ipotesi di interruzione del processo previste da tali norme non operano automaticamente nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11

    La disciplina della rappresentanza e della legittimazione processuale dell'amministrazione finanziaria deve essere coordinata con l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, i cui uffici periferici possono stare in giudizio in via concorrente e alternativa rispetto alla sede centrale.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione personale, salvo errori giuridici o motivazionali realmente decisivi.
  • Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo quando l'amministrazione dimostra incongruenze oggettive tra acquisti, consumi, somministrazioni e ricavi e le utilizza come presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Chi contesta un accertamento presuntivo deve indicare puntualmente gli errori nei dati utilizzati dall'amministrazione e produrre elementi probatori specifici; una perizia di parte o una diversa percentuale di scarto, da sola, può non essere sufficiente.
  • I costi sono deducibili solo se il contribuente dimostra concretamente la loro inerenza all'attività d'impresa. La destinazione abitativa dei locali, risultante da dati anagrafici o dichiarazioni delle parti, può escludere la deducibilità di canoni e utenze.
  • Nel ricorso per cassazione occorre rispettare rigorosamente i requisiti di autosufficienza e specificità, trascrivendo o indicando con precisione i documenti rilevanti e spiegando perché la loro corretta valutazione avrebbe condotto a un esito diverso.
  • La notifica all'Agenzia delle Entrate presso un ufficio periferico diverso da quello che ha emesso l'atto può costituire una nullità sanabile, non un'inesistenza, soprattutto se l'Agenzia si costituisce in giudizio.

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