Sentenza n. 11065/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della D.D. CB/7346/2026 del 21 gennaio 2026 (all.1) con la quale il Dirigente del Settore U.O.A del II° Municipio di Via Dire Daua 11 dott.ssa Maria Josè Castrignanò Pasquale ha comunicato la decadenza con conseguente inefficacia e divieto di prosecuzione dell' attività di somministrazione della SCIA CB/103234/2026 del 26 agosto 2025 nonché di tutti i provvedimenti antecedenti, successivi connessi e conseguenziali ancorchè non conosciuti quali, esemplificativamente la DD 10436 del 27 gennaio 2026 (all.2) nonché della nota 1855 del 2 gennaio 2026 (all.3) e per quanto possa valere per l' impugnazione degli art. 9,10,11 e 26 della DAC n. 35 del 2010. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, in relazione a ulteriori censure.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza della SCIA per attività di somministrazione, divieto di prosecuzione dell’attività e declaratoria di inefficacia della successiva SCIA di subingresso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, subentrata nella gestione di un locale di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza e l’inefficacia della SCIA presentata per l’attività, disponendo il divieto di prosecuzione, nonché il successivo provvedimento che ha dichiarato inefficace una nuova SCIA di subingresso. La decadenza era fondata sul mancato rispetto del criterio di qualità relativo all’insonorizzazione del locale, a seguito del superamento dei limiti differenziali di immissione acustica e della mancata presentazione del piano di risanamento acustico. La ricorrente ha dedotto: la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’incompletezza della comunicazione procedimentale, per mancata indicazione di dati oggettivi, misurazioni e parametri da rispettare; la genericità del richiamo agli artt. 9 e 26 della disciplina comunale e la sostenuta permanenza dei requisiti di insonorizzazione; l’illegittimità della declaratoria di inefficacia della SCIA di subingresso, ritenendo applicabile il regime del subentro e non il divieto di nuove aperture; con motivi aggiunti, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 6 l. 241/1990 per la mancata allegazione della nota relativa alla richiesta del piano di risanamento, nonché la violazione dell’art. 9 l. 447/1995, assumendo che il divieto di prosecuzione avrebbe richiesto la reiterazione delle infrazioni e una precedente richiesta di conformità. Roma Capitale ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della presentazione di ulteriori SCIA per attività diverse, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione decidendo il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. La nota del 2 gennaio 2026 è stata qualificata come comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e ritenuta sufficientemente completa, poiché indicava il superamento dei limiti differenziali di immissione acustica, con un livello differenziale di 8,0 dB(A) rispetto al limite di 3,0 dB(A), il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 130 punti previsto dalla disciplina comunale e la mancata presentazione del piano di risanamento acustico. La società, pur posta in condizione di comprendere le contestazioni, non aveva partecipato al contraddittorio procedimentale. La mancata allegazione della nota del 17 dicembre 2025 non ha inciso sulla legittimità del procedimento, poiché tale nota si limitava a comunicare agli uffici il mancato deposito del piano e la relativa richiesta era stata già ricevuta dalla società, senza essere adempiuta. Il TAR ha escluso che fosse necessaria una pluralità di rilevazioni o infrazioni: la decadenza poteva fondarsi sulla rilevazione ARPA del superamento dei limiti, unitamente alla mancata presentazione della documentazione di risanamento. È stata inoltre esclusa la necessità di una specifica richiesta di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, poiché la SCIA era già perfezionata e il termine di sessanta giorni previsto da tale disposizione era decorso. Quanto alla SCIA di subingresso, il TAR ha ritenuto che, venuto meno il titolo originario per effetto della decadenza, non fosse più configurabile la continuità della gestione necessaria per un ulteriore trasferimento. La segnalazione è stata quindi correttamente riqualificata come SCIA di nuova apertura, divenuta inefficace per il divieto comunale di nuove attività di somministrazione nell’ambito territoriale interessato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 241/1990
Il giudice ha escluso che la mancata allegazione di una nota interna relativa al mancato deposito del piano di risanamento integrasse una violazione del dovere di soccorso istruttorio, poiché la richiesta era stata già ricevuta dalla società e non adempiuta.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata menzione della disposizione è stata ritenuta infondata, poiché la comunicazione procedimentale conteneva comunque gli elementi sostanziali necessari a comprendere le ragioni della possibile decadenza.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Il meccanismo relativo all’accertamento della carenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA non si applica a una SCIA già perfezionata, rispetto alla quale l’amministrazione procede alla decadenza per la successiva perdita dei requisiti e per l’inadempimento degli obblighi di risanamento.
art. 9 l. 447/1995
La disposizione non richiede, secondo il giudice, una pluralità di infrazioni per l’adozione del divieto di prosecuzione, quando risultino il superamento dei limiti acustici e la mancata presentazione della documentazione di risanamento.
artt. 9, 10, 11 e 26 DCC n. 35/2010
La disciplina comunale collega il mancato rispetto del criterio di qualità sull’insonorizzazione, insieme alla mancata presentazione del piano di risanamento, alla decadenza del titolo; inoltre vieta le nuove aperture di attività di somministrazione nell’ambito territoriale interessato. Venuto meno il titolo originario, non è possibile un ulteriore subingresso e la relativa SCIA è trattata come nuova apertura.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza di una SCIA è adeguata quando indica in modo concreto i fatti contestati, i parametri normativi o regolamentari rilevanti, i valori misurati e gli adempimenti omessi, anche se non contiene una specifica qualificazione formale del preavviso ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
- La decadenza da un titolo abilitativo per attività soggetta a requisiti acustici può essere disposta sulla base di un’unica rilevazione del superamento dei limiti, quando la disciplina applicabile non richieda la reiterazione dell’infrazione e il provvedimento sia fondato anche sulla successiva mancata presentazione del piano di risanamento prescritto.
- Il meccanismo dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, relativo all’accertamento della carenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, non si applica quando la segnalazione si è già perfezionata e l’amministrazione accerta successivamente il venir meno dei requisiti o l’inadempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività.
- La mancata allegazione di un documento alla comunicazione procedimentale non determina di per sé l’illegittimità del procedimento quando il documento si limita a riepilogare un’informazione già conosciuta dall’interessato, il quale aveva già ricevuto la richiesta di adempiere e non l’aveva eseguita.
- Il subingresso presuppone la persistente esistenza e trasferibilità del titolo abilitativo oggetto della continuità gestionale. Dopo la decadenza del titolo originario, una successiva segnalazione non può essere qualificata come ulteriore subingresso, ma deve essere trattata come richiesta di nuova apertura e assoggettata ai relativi divieti territoriali.
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