Sentenza n. 838/2026 - Palermo, Sezione 3
alla sentenza n. 4361/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/18-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 4361/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Il titolo giudiziale, passato in giudicato, aveva condannato l'amministrazione al pagamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente, oltre interessi dal dovuto al saldo, corrispondenti al beneficio economico annuo di 500 euro per sei anni scolastici. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo, inclusi gli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, l'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà del munus di ausiliario del giudice, le modalità di deposito telematico degli atti del commissario e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 857 euro oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo vincolante e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche alle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari; il suo inutile decorso è stato ritenuto condizione per procedere all'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni perché il giudice possa ordinare l'esecuzione integrale della condanna.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
- La disciplina che esclude il compenso per il commissario ad acta dirigente dell'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge Pinto, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →