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Sentenza

Sentenza n. 687/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 8507/2024, pubblicata il 10.12.2024, del Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 22201/2023, divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202504705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, n. 8507/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente euro 500 per ciascuna delle annualità riconosciute. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 marzo 2025 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che il Ministero fosse tenuto a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, mediante l'emissione di un buono elettronico di euro 500 per ciascuna annualità, oltre agli interessi dalla data del diritto all'accredito fino al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudicato del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione o di un'utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dalla sentenza.
  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato sia passato in cosa giudicata, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in forza del giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato fino all'effettiva esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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