Sentenza del 21/04/2015 n. 2399 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Avvisi di accertamento - Mancata allegazione delle delibere consiliari e di giunta - Difetto di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità e la motivazione degli avvisi di accertamento ICI, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto allegare le delibere consiliari di approvazione del regolamento comunale sull'ICI e la delibera di giunta relativa alla determinazione dei valori minimi delle aree edificabili. Secondo la censura, il semplice richiamo a tali atti nell'avviso non sarebbe stato sufficiente a consentire la piena conoscenza dei presupposti della pretesa tributaria.
La decisione
La censura è stata ritenuta infondata. Le delibere richiamate erano atti normativi o provvedimenti amministrativi a contenuto generale, soggetti a pubblicazione nelle forme di legge; pertanto, la loro conoscibilità deriva dalla pubblicazione e non era necessaria la materiale allegazione all'avviso di accertamento. L'obbligo di allegazione riguarda invece gli atti non normativi o i provvedimenti a contenuto individuale e non generale, per i quali non opera una presunzione di conoscenza fondata sulla pubblicazione.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 241/1990
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma non richiede necessariamente l'allegazione di atti normativi o di provvedimenti generali già conoscibili tramite pubblicazione.
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Disciplina la motivazione e il contenuto degli atti tributari. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati non si estende agli atti normativi e ai provvedimenti generali soggetti a pubblicità legale.
Art. 124 del decreto legislativo n. 267/2000
Prevede la pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali, rendendo conoscibili gli atti generali pubblicati e consentendo il loro richiamo negli atti successivi senza necessità di allegazione materiale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare regolamenti comunali e delibere a contenuto generale senza allegarli, quando tali atti siano stati regolarmente pubblicati e siano quindi legalmente conoscibili.
- L'obbligo di allegazione riguarda soprattutto gli atti individuali, tecnici o non normativi che costituiscono un presupposto concreto della pretesa e che il contribuente non può conoscere attraverso la pubblicazione legale.
- La mancanza di allegazione di un atto richiamato non determina automaticamente il difetto di motivazione: occorre verificare la natura dell'atto, la sua pubblicazione e se l'avviso consenta comunque di comprendere i presupposti della pretesa tributaria.
- Per contestare validamente un avviso, è più efficace dimostrare che l'atto richiamato non era stato pubblicato, non era realmente generale oppure era indispensabile per comprendere la quantificazione e i presupposti dell'imposta.
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