Sentenza del 09/03/2016 n. 4617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, nonché degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge. La questione riguardava il perfezionamento del condono per ritardati o omessi versamenti: se fosse sufficiente il pagamento tempestivo della prima rata oppure se fosse necessario pagare integralmente e puntualmente anche tutte le rate successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. Il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima determina l'inefficacia dell'istanza e la perdita del beneficio, consentendo all'Amministrazione di recuperare l'imposta originariamente dovuta. Edizioni E. s.r.l. è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono riguarda gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni del contribuente.
La disposizione disciplina un condono di natura clemenziale, finalizzato a regolarizzare versamenti omessi o tardivi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni. In caso di pagamento rateale, il beneficio si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
La norma ha modificato l'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, nel quadro della disciplina applicabile al condono per omessi o tardivi versamenti.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le diverse forme di definizione agevolata previste da tali disposizioni hanno natura premiale e non possono essere applicate analogicamente al condono dell'art. 9-bis. In particolare, le regole che consentono effetti della definizione anche in caso di mancato pagamento delle rate successive non si applicano all'art. 9-bis.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stato invocato quale motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sul condono.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso della contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La Corte evidenzia che il condono dell'art. 9-bis non richiede una particolare attività di liquidazione, poiché l'importo dovuto coincide con quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
La disciplina dell'iscrizione a ruolo prevista per altre forme di definizione agevolata non è stata ritenuta applicabile al condono dell'art. 9-bis in caso di mancato pagamento delle rate successive.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale, occorre verificare la specifica disciplina applicabile: non tutte le sanatorie producono effetti definitivi con il pagamento della prima rata.
- Per il condono ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, il pagamento della prima rata non è sufficiente: tutte le rate devono essere pagate integralmente e entro le scadenze previste.
- Il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima comporta, secondo questo orientamento, la perdita del beneficio e legittima l'Amministrazione a recuperare l'imposta originaria.
- Le regole previste per altre forme di condono o definizione agevolata non possono essere estese per analogia a una disciplina diversa, soprattutto quando la normativa ha carattere eccezionale.
- La qualificazione della sanatoria come condono clemenziale o premiale è determinante per stabilire gli effetti dell'inadempimento: nel primo caso, come nell'art. 9-bis, l'adempimento integrale può costituire condizione essenziale per il perfezionamento.
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