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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-avente ad oggetto il decreto prefettizio con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'arma a tassa ridotta; - della comunicazione di rigetto dell''istanza in autotutela trasmessa in data 12/03/2024, prot n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.

Giustizia amministrativa202400552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza per il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'arma a tassa ridotta, nonché diniego dell'istanza di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della propria istanza per ottenere l'approvazione a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'arma a tassa ridotta, nonché la successiva comunicazione di rigetto dell'istanza in autotutela, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio il TAR ha accertato che l'unico difensore costituito per il ricorrente era deceduto il 21 ottobre 2025. La questione decisa nell'ordinanza riguarda quindi esclusivamente l'interruzione del processo conseguente alla cessazione della rappresentanza processuale dell'unico procuratore costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. Ha richiamato l'art. 79 c.p.a., che rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione, e l'art. 301 c.p.c., secondo cui il processo si interrompe dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore quando la parte è costituita a mezzo di procuratore. Il Collegio ha ritenuto che anche la cessazione della rappresentanza processuale dell'unico difensore costituito, al pari della morte, sospensione o radiazione, determini l'interruzione del giudizio. Ha precisato che resta a carico di chi vi abbia interesse l'onere di proseguire o riassumere la causa secondo le modalità e nei termini perentori dell'art. 80 c.p.a., a pena di estinzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione o sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    nel disciplinare le ipotesi di interruzione del processo richiama le disposizioni del codice di procedura civile

    La disciplina dell'interruzione del processo amministrativo è integrata, per quanto richiamato, dalle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base normativa della dichiarazione di interruzione del processo pronunciata dal TAR.

  • art. 301 c.p.c.

    Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299. Non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa

    La morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito determina l'interruzione del processo; il Collegio ha ritenuto equiparabile la cessazione della rappresentanza dell'unico difensore costituito.

  • art. 80 c.p.a.

    Prevede le modalità e i termini perentori per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, il cui mancato rispetto comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'estinzione del giudizio in caso di mancata prosecuzione o riassunzione nei termini.

Massime di principio

  • Quando l'unico difensore costituito per una parte cessa di esercitare la rappresentanza processuale per causa assimilabile alla morte, radiazione o sospensione, il processo amministrativo deve essere dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 79 c.p.a., in combinato disposto con l'art. 301 c.p.c.
  • Dichiarata l'interruzione del processo amministrativo, chi vi abbia interesse deve proseguire o riassumere la causa con le modalità e nei termini perentori previsti dall'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio si estingue.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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