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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19251/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto delle reciproche rinunce alle impugnazioni principale e incidentale e delle relative accettazioni, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese, in forza dell'accordo delle parti. Non vi è stata quindi pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Gli acquirenti avevano convenuto in giudizio il venditore di un immobile sito in Ribera, acquistato con atto di compravendita del 30 luglio 2008, deducendo di avere subito la totale evizione a seguito del provvedimento del Comune di immissione nel possesso del cespite per la presenza di opere abusive, nonché la mancata consegna del certificato di abitabilità. Chiedevano la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo con accessori, il rimborso delle spese del rogito e della difesa amministrativa, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente l'evizione totale e ravvisando la consapevolezza degli acquirenti circa le difformità edilizie e l'impossibilità di rilascio dell'abitabilità. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, dichiarando risolto il contratto e condannando il venditore alla restituzione del prezzo, dopo aver escluso evizione e mancanza di qualità ma avere ritenuto che la vendita fosse stata strutturata per aggirare il divieto di commercializzazione dell'abusivo, con nullità parziale della compravendita e integrazione dell'aliud pro alio per la mancata emissione del certificato di abitabilità. Il ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; gli acquirenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato con sei motivi. Successivamente, entrambe le parti hanno rinunciato alle rispettive impugnazioni, accettando la rinuncia altrui e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • null

    null

Massime di principio

  • Quando entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e la rinuncia è accettata, il giudizio di legittimità si estingue senza esame del merito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per reciproca rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese se le parti vi hanno espressamente concordato.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiGiudicato

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