Cassazione Civile, Ordinanza n. 33213/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato otto cartelle di pagamento relative a crediti erariali e tributi locali, deducendo la prescrizione delle pretese. Il ricorso era stato accolto in primo grado e l’appello dell’agente della riscossione era stato respinto, con affermazione della Commissione regionale secondo cui le cartelle divenute definitive per mancata impugnazione non consentono, di per sé, la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 49 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 17, 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 2646 ss. c.c., sostenendo che per i crediti erariali indicati in ricorso (IRPEF, IRAP, IVA e canone audio) dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale, in assenza di una norma speciale derogatoria; 2) la medesima violazione anche per altri crediti, assumendo che la cartella determinasse un effetto novativo soggettivo e imponesse il termine decennale ex art. 2946 c.c., con richiesta di revirement dell’orientamento delle Sezioni Unite; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di applicazione della prescrizione decennale al potere di riscossione esattoriale. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo inoltre la carenza di legittimazione processuale dell’Agenzia, perché avrebbe dovuto stare in giudizio direttamente o tramite struttura sovraordinata e non mediante procuratore.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare del controricorrente sulla legittimazione processuale dell’Agenzia, ritenendo che la disciplina dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda il giudizio tributario di merito e non il giudizio di cassazione, e che la scelta del patrocinio tramite Avvocatura dello Stato o libero foro non richiede specifiche allegazioni nel giudizio di legittimità. Nel merito, ha accolto per quanto di ragione il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo, affermando che per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI il credito erariale si prescrive nell’ordinario termine decennale per mancanza di una previsione speciale più breve; ha invece ribadito il principio delle Sezioni Unite secondo cui la definitività della cartella non comporta, da sola, la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per verificare la natura dei crediti iscritti a ruolo e applicare i corretti termini di prescrizione.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo per omessa pronuncia
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere il termine di prescrizione applicabile alla riscossione
artt. 17, 19, 20 d.lgs. n. 112 del 1999
richiamati sulla disciplina della riscossione e della rappresentanza dell’agente della riscossione
art. 2646 ss. c.c.
richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi alla prescrizione e agli effetti della cartella
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"
disposizione riferita ai soli giudizi dinanzi ai giudici tributari di merito, non alla Cassazione; attiene alla difesa tecnica e non esclude la procura sostanziale
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per le ipotesi speciali di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e della relativa delibera motivata
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati nel contesto dell’affidamento del patrocinio a difensori del libero foro
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato per i criteri generali dell’organizzazione del patrocinio dell’agente della riscossione
art. 2946 c.c.
applicabile, in difetto di una disciplina speciale più breve, ai crediti erariali indicati (IRPEF, IRAP, IVA, canone RAI) che non hanno termine speciale di prescrizione
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
non applicabile ai tributi in questione perché l’obbligazione tributaria è autonoma e unitaria e non è una prestazione periodica nel senso della norma
art. 2953 c.c.
non opera per il solo decorso del termine per impugnare una cartella o un atto di riscossione; richiede un titolo giudiziale definitivo
art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato quale previsione espressa di termine prescrizionale per l’imposta di registro
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato anche nel principio sulla mancata conversione della prescrizione per effetto della definitività della cartella
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
escluso per i crediti tributari a cadenza annuale, in assenza di una previsione speciale
art. 23397/2016 Sez. U.
Sezioni Unite richiamate per il principio secondo cui la definitività del ruolo non converte la prescrizione breve in decennale senza titolo giudiziale
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- Per stabilire il termine di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo occorre verificare la natura della pretesa: in assenza di una previsione speciale più breve, i crediti erariali come IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
- La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica alle obbligazioni tributarie annuali quando ciascun periodo d’imposta dà luogo a un’obbligazione autonoma e unitaria, fondata su nuovi presupposti impositivi.
- Nel giudizio di cassazione l’Agenzia della riscossione può stare in giudizio secondo le regole del proprio assetto organizzativo e del patrocinio legale, senza che la disciplina dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dettata per il merito tributario, imponga limiti ulteriori o specifiche allegazioni sulla scelta del difensore.
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