Cassazione Penale, Sentenza n. 30969/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e norme processuali in quanto il decreto di fissazione dell'udienza preliminare non sarebbe stato tradotto in lingua a lui nota; si deduceva che la sua assenza al processo non poteva essere considerata volontaria ma derivante da nullità processuale per omessa traduzione. Il ricorrente ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 28912/2019, Innaro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui, dal complesso degli elementi (elezione di domicilio presso il quale sono pervenuti atti, ricezione di alcuni avvisi, e la circostanza che l'imputato aveva reso dichiarazioni senza interprete in sede di accertamento tributario), l'imputato conosceva la lingua italiana; pertanto la mancata traduzione del decreto non ha determinato una nullità rilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, essendo comunque esclusa la presentazione dolosa o colpevole del ricorso.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza Innaro
Cass. SS.UU. n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716-01
La sentenza di legittimità richiamata stabilisce principi relativi alla necessità di traduzione di atti processuali; tuttavia la Corte di Cassazione sottolinea che l'applicazione di tale principio richiede verifiche fattuali sulla conoscenza della lingua da parte dell'imputato e non comporta un'automatica nullità quando l'interessato non provi in modo specifico la sua incapacità di comprendere
Massima su accertamento della conoscenza della lingua
Cass. SS.UU. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693
La conoscenza o meno della lingua italiana è questione di fatto che il giudice di merito deve accertare sulla base del comportamento dell'imputato; non può essere semplicemente presunta o dedotta dagli atti amministrativi
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile; utilizzato dalla Corte per imporre il pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della 'colpa' nella presentazione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per affermare che il ricorso fosse stato presentato dolosamente o con colpa grave, pur disponendo un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La mancata traduzione di un atto processuale non determina automaticamente la nullità: occorre provare che l'imputato effettivamente non conosce la lingua e che l'assenza è derivata da tale incapacità comunicativa
- L'onere di provare la reale ignoranza della lingua incombe su chi invoca la nullità; deduzioni generiche e non supportate da elementi fattuali concreti sono destinate a essere respinte
- Gli elementi rilevanti per valutare la conoscenza della lingua sono di ordine fattuale: elezione di domicilio, modalità di ricezione degli atti, comportamenti e dichiarazioni rese senza interprete
- La giurisprudenza di legittimità (anche delle Sezioni Unite) va applicata tenendo conto del caso concreto; le pronunce di principio non sostituiscono l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
- Ricorsi formulati in modo generico o che non confutano la ricostruzione del giudice di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e contributi alla Cassa delle Ammende
- In casi analoghi è consigliabile allegare prove documentali o testimoniali della non conoscenza della lingua (perizie linguistiche, attestazioni, documentazione che dimostri l'uso sistematico di un interprete) e spiegare dettagliatamente perché la mancata traduzione ha inciso sul diritto di difesa
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