Cassazione Penale, Sentenza n. 9815/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza per più ragioni: 1) mancata ammissione della lista testi da lei redatta personalmente (sosteneva la violazione degli artt. 24 e 25 Cost. e dell'art. 6 CEDU e proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 c.p.p.); 2) vizi di motivazione e valutazione delle prove relativi alla qualificazione diffamatoria dei messaggi Facebook e alla rilevanza del libro "Frammenti di storie semplici" (art. 595 c.p.); 3) mancato riconoscimento di cause di esclusione o attenuanti (art. 51, circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2, art. 62-bis e art. 599 c.p.), in particolare la provocazione dovuta a un presunto errore giudiziario e la diffusione di notizie ritenute già pubbliche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo motivo (mancata ammissione della lista testi presentata dall'imputata: l'autodifesa tecnica non è ammessa e la lista va presentata dal difensore) e il secondo (censure sulla valutazione del libro e sulla paternità dei post), dichiarando inammissibili o infondati i rilievi. Il terzo motivo è stato parzialmente accolto nella parte relativa alla provocazione: la Corte territoriale aveva valutato male se l'episodio che aveva determinato l'arresto fosse risultato completamente infondato e idoneo a costituire fatto ingiusto giustificatore della reazione. Tuttavia, sul profilo penale la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (termine di prescrizione decorso il 19/03/2024). Sotto il profilo civile la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 468 cod. proc. pen.
Regola la presentazione della lista testimoniale da parte delle "parti"; la Corte interpreta che la presentazione della lista è atto di difesa tecnica che, nel processo penale, deve essere compiuto dal difensore e non dall'imputato in autodifesa
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte ritiene la limitazione dell'autodifesa tecnica compatibile con la Costituzione in quanto finalizzata a garantire l'effettività della difesa
art. 25 Cost.
Invocato dalla ricorrente sul principio di determinatezza; la Corte ritiene che l'art. 468 c.p.p. non sia indeterminato rispetto ai soggetti legittimati, perché la lista testimoniale è atto di difesa tecnica
art. 6 CEDU
Richiamato in riferimento al diritto di difesa personale; la Corte ricorda che la CEDU ammette margini agli Stati nell'organizzazione del processo e che il divieto di autodifesa tecnica non contrasta con l'art.6 nell'interpretazione dato il bilanciamento con l'effettività della difesa
art. 595 cod. pen.
Norma che punisce la diffamazione; il giudice di merito l'ha ritenuta applicabile ai messaggi pubblicati su Facebook ritenuti offensivi della reputazione della persona offesa
art. 51 cod. pen.
Invocata come possibile esimente; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile per la semplice lettura del libro o per critiche di stampa non verificate
art. 62, n. 2 cod. pen.
Circostanza attenuante per aver commesso il fatto sotto l'impulso di grave turbamento emotivo o provocazione; la Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato se l'errore giudiziario fosse risultato completamente infondato e idoneo a costituire la causa di provocazione
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti comuni (richiamata dalla ricorrente); non rilevante per l'esito pieno del motivo, ma considerata nella valutazione complessiva
art. 599 cod. pen.
Norma che prevede la responsabilità per la stampa e per gli editori; richiamata nel contesto della discussione sulla diffusione di notizie e diritto di cronaca
art. 108 cod. proc. pen.
Regola la richiesta di termini per attività difensive in udienza; la Corte ha rigettato il termine richiesto per nomina tardiva del difensore in cassazione, confermando orientamenti precedenti
art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Modificato dalla legge n.103/2017; stabilisce che le memorie in cassazione devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale, ragione per cui la memoria sottoscritta personalmente dalla parte è stata dichiarata inammissibile
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità: la Corte ha osservato che non risultano documentate cause di non punibilità che impediscano l'effetto estintivo per prescrizione
Massime di principio
- La lista testimoniale deve essere presentata dal difensore: un imputato, anche se avvocato, non può esercitare l'autodifesa tecnica e quindi non può validamente depositare personalmente la lista testi
- Le questioni di legittimità costituzionale che impugnano il divieto di autodifesa tecnica hanno scarse probabilità di successo: la restrizione è ritenuta giustificata per garantire l'effettività della difesa e la buona amministrazione della giustizia
- La mera esistenza di libri o articoli che criticano o alludono a personaggi non legittima la diffusione ulteriori di accuse senza un preventivo accertamento della verità: il diritto di cronaca non copre affermazioni non verificate riferite a persone identificabili
- Per far valere l'esimente o la provocazione occorre dimostrare con precisione il fatto ingiusto e il nesso temporale/causale con la reazione: il tempo trascorso va valutato con elasticità ma serve comunque un concreto riferimento all'episodio che avrebbe scatenato la reazione
- La prescrizione estingue il reato anche dopo un esito favorevole in appello ma non equivale a una pronuncia di innocenza; le conseguenze civili possono seguire un diverso percorso (rinvio ad altro giudice)
- In cassazione le memorie personali della parte sono inammissibili e la nomina tardiva del difensore non dà automaticamente diritto al rinvio: il termine a difesa è concesso solo per assicurare una difesa effettiva, bilanciata con la ragionevole durata del processo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9793/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9794/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9799/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9800/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9803/2025 del 11/03/2025
- Sentenza penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9804/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →