Cassazione Penale, Sentenza n. 689/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marsullo è stato accusato di diffamazione per due comunicazioni inviate nel 2015 (una PEC del 24/08/2015 e una e-mail del 14/09/2015) nelle quali attribuiva alla nuova governance dell'ANAS gestione non trasparente di fondi pubblici e copertura di reati da parte dei dirigenti. Il fatto si inserisce in un preesistente contenzioso tra Marsullo e ANAS relativo a prestazioni di consulenza e pagamenti, con una transazione del 2005. In appello la parte civile aveva chiesto la riforma dell'assoluzione e la condanna al risarcimento dei danni.
La decisione
Il Tribunale di Roma in appello aveva riformato l'assoluzione del Giudice di pace e condannato Marsullo al risarcimento dei danni a favore di Armani, quantificati equitativamente in euro 10.000. Avverso tale sentenza Marsullo ha proposto ricorso per Cassazione che è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha confermato la legittimità dell'impugnazione della parte civile ai soli effetti civili e ha ritenuto le accuse diffamatorie non dimostrate e non sufficientemente contenute.
Norme richiamate
art. 569 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la trasmissione del ricorso inizialmente diretto alla Corte di Cassazione al Tribunale di Roma e la riqualificazione del ricorso come appello.
art. 560, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente con riferimento alla legittimazione della parte civile; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché Armani si era costituito in proprio ed era dunque legittimato all'impugnazione.
D.Lvo. n. 274/2000 artt. 20 e 21
Citate dal ricorrente in tema di legittimazione dell'ANAS a costituirsi parte civile; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione dato che la costituzione era avvenuta a favore di Armani in proprio.
art. 576 cod. proc. pen.
Fondamentale: disciplina la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento nei soli effetti civili. La Corte ha confermato la legittimità di tale rimedio e ha rinviato alla pronuncia della Corte Costituzionale che ne ha stabilito la legittimità.
legge 103/2017
Richiamata dal ricorrente nella critica alla riforma in appello senza riassunzione testimoniale e senza motivazione rafforzata; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse obbligo di riassumere l'istruttoria dato l'ampio materiale documentale e la motivazione adeguata.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 176/2019 (richiamata)
Richiamata in ordine alla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen.; conferma che la parte civile può impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili e che la sede giudicante designata dal legislatore è legittima.
Massime di principio
- La parte civile può impugnare una sentenza di proscioglimento esclusivamente per ottenere le statuizioni civili: per avere successo deve comunque dimostrare la responsabilità dell'imputato ai fini risarcitori.
- La critica nei confronti di pubbliche amministrazioni o dei loro dirigenti è lecita solo se basata su fatti veri e mantenuta in termini di continenza; accuse gravi e non dimostrate possono integrare il reato di diffamazione.
- Il giudice d'appello non è obbligato a riassumere l'intera istruttoria o a riesaminare testimonianze se la decisione può essere fondata su documentazione già acquisita e la motivazione è congrua.
- Questioni processuali sulla legittimazione dell'ente non impediscono che una persona fisica che abbia subito il danno si costituisca e impugni in proprio.
- Per far valere un ne bis in idem rispetto a una pronuncia civile occorre fornire copia e dettagli della sentenza civile: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La quantificazione del danno e la regola sulla provvisionale possono essere decise dal giudice penale in sede di impugnazione civile; la mancata concessione della provvisionale non impedisce la quantificazione del danno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 467/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 468/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2022 del 12/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →