Sentenza n. 1255/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 3263/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4604/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale di Torino che aveva ordinato l’accredito di euro 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’accredito sulla Carta Elettronica del Docente di euro 2.500,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, quale contributo per la formazione docente riferito agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto alla sentenza oggetto di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha adempiuto nelle more agli obblighi stabiliti dal giudicato. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico del Ministero, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il giudice ha disposto inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione del compenso professionale.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda deve essere definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando chi avrebbe presumibilmente perso la controversia in assenza dell’adempimento.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza seriale, il giudice può ridurre il compenso in considerazione della marcata serialità della controversia e delle documentate difficoltà operative dell’amministrazione nell’esecuzione materiale di obblighi analoghi, fermo restando il rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge.
- La definizione del giudizio di ottemperanza per adempimento sopravvenuto non impedisce al giudice di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando emergano potenziali profili di danno erariale connessi alla vicenda amministrativa.
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