Sentenza n. 9450/2026 - Roma, Sezione 5Q
per ORDINARE al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di provvedere immediatamente al rilascio dei visti di ingresso in virtù dei nulla osta cosi specificati: Prot. N. P-SA/FN/2023/123290 per la moglie -OMISSIS-; Prot. N. P-SA/FN/2023/123291 per il figlio -OMISSIS-; Prot. N. P-SA/FN/2025/123292 per il figlio -OMISSIS-; e per la nomina di un Commissario ad acta nella persona dell'Ambasciatore d'Italia a Casablanca per il caso di inadempimento dell'Amministrazione; e per ACCERTARE l'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Casablanca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Casablanca sulle istanze di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare fondati su tre nulla osta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Casablanca, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, l'ordine di rilascio dei visti di ingresso per la moglie e i due figli e, in caso di inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio è emerso che la sede diplomatica, due giorni dopo il deposito del ricorso, aveva adottato un provvedimento espresso di diniego dei visti. Tale diniego è stato impugnato davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva provveduto sull'istanza prima della decisione, facendo venir meno l'inerzia oggetto del ricorso. Il diniego espresso è stato ritenuto estraneo all'oggetto del giudizio, essendo stato impugnato davanti al giudice ordinario. Il Collegio ha escluso la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, rilevando che, secondo la costante giurisprudenza della Sezione, il ricorso al giudice amministrativo contro il silenzio in materia di visti per ricongiungimento familiare è inammissibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio aveva a oggetto l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, ma la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'Amministrazione adotta un provvedimento espresso sull'istanza, viene meno l'inerzia oggetto della domanda e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio avverso il silenzio non possono essere esaminate le censure relative al successivo provvedimento espresso, che deve essere contestato mediante l'impugnazione esperibile davanti al giudice munito di giurisdizione.
- Secondo la costante giurisprudenza della Sezione richiamata dalla decisione, l'impugnazione davanti al giudice amministrativo del silenzio relativo a istanze di visto per ricongiungimento familiare è inammissibile.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, quando il ricorso originario sarebbe stato inammissibile.
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