Sentenza n. 3898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione Prima, n. 771 del 13 ottobre 2023, resa inter partes, concernente la determinazione degli oneri sanzionatori dovuti ai fini del rilascio di un titolo edilizio in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 771/2023 e, in primo grado, atto comunale di quantificazione in euro 354.075,95 degli oneri sanzionatori richiesti per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato l’atto comunale con cui erano stati quantificati gli oneri sanzionatori relativi a una domanda di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 7 della legge regionale sarda n. 23/1985 e dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. In primo grado ha dedotto la violazione dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità e travisamento dei fatti e del quadro giuridico. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo l’atto meramente endoprocedimentale e privo di autonoma lesività. In appello il condominio ha sostenuto che l’atto avesse natura conclusiva o comunque determinasse un arresto del procedimento, poiché il Comune avrebbe subordinato il rilascio del titolo al pagamento della sanzione. Ha inoltre denunciato ultrapetizione e integrazione postuma della motivazione, contestando che la natura non lesiva dell’atto fosse stata ricavata da argomenti introdotti solo dalla difesa comunale. Nel merito ha riproposto le censure sul calcolo della sanzione, sostenendo che gli incrementi volumetrici derivassero soltanto dal maggiore spessore di solai e murature, senza aumento della superficie utile, della sagoma, della destinazione d’uso o del carico urbanistico, e ha chiesto anche una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la pronuncia di inammissibilità del TAR. Ha ritenuto decisivo il contenuto testuale dell’atto comunale, nel quale era espressamente previsto che il mancato pagamento della sanzione non avrebbe impedito il rilascio del titolo edilizio, ma soltanto il suo materiale ritiro. Da tale previsione il Collegio ha desunto l’assenza di una portata potenzialmente lesiva dell’atto e, quindi, di un interesse attuale all’impugnazione autonoma. L’atto si inseriva in un procedimento ancora in itinere, avviato dall’istanza del condominio e destinato a concludersi con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria; perciò aveva natura meramente endoprocedimentale. La conferma della statuizione in rito ha precluso l’esame delle censure relative alla legalità, tassatività, ragionevolezza e proporzionalità del calcolo sanzionatorio, nonché la richiesta di consulenza tecnica. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della sanatoria e della determinazione degli oneri sanzionatori per opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio; il Collegio non ne esamina il merito applicativo, arrestando il giudizio alla questione processuale della non autonoma lesività dell’atto.
art. 7 l.r. Sardegna n. 23/1985
È richiamato quale fondamento della domanda di sanatoria edilizia presentata dal condominio; la decisione non affronta il merito della sua applicazione.
art. 1 l. 689/1981
È indicato tra le norme invocate dal condominio a sostegno delle censure di legalità e tassatività della sanzione, ma la relativa questione non viene esaminata per la definizione in rito.
art. 39, comma 1, c.p.a.
È richiamato dall’appellante in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e al vizio di ultrapetizione; il Consiglio di Stato non accoglie tale censura, ritenendo decisivo il contenuto testuale dell’atto.
art. 112 c.p.c.
È invocato dall’appellante per contestare una pretesa decisione fondata su una motivazione postuma; la censura non conduce alla riforma della sentenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in epigrafe con riferimento alla trattazione della causa, senza incidere sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Un atto comunale che si limiti a quantificare una sanzione nell’ambito di un procedimento edilizio ancora pendente è, di regola, endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile, se non produce una lesione attuale e immediata della posizione del destinatario.
- La previsione secondo cui il mancato pagamento della sanzione non impedisce il rilascio del titolo edilizio, ma incide soltanto sul suo materiale ritiro, esclude la portata potenzialmente lesiva dell’atto di quantificazione e il conseguente interesse attuale alla sua autonoma impugnazione.
- La qualificazione dell’atto come endoprocedimentale dipende dal suo contenuto effettivo e dalla collocazione nell’iter amministrativo: quando il procedimento non si è ancora concluso con il rilascio o il diniego del titolo edilizio, l’atto preparatorio non è autonomamente contestabile in assenza di un arresto procedimentale o di un vincolo immediatamente lesivo.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, fondata sulla natura endoprocedimentale e non lesiva dell’atto impugnato, preclude l’esame delle censure di merito relative alla legittimità del calcolo della sanzione edilizia e delle richieste istruttorie connesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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