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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35865/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni dipendenti di una società ferroviaria, addetti alle mansioni di macchinista, avevano ottenuto nei gradi di merito l'accertamento del diritto a che, durante il periodo feriale, fossero computati nella retribuzione anche alcuni compensi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, in particolare l'incentivo per indennità di condotta e l'indennità di riserva. La società ha impugnato la decisione deducendo, con i primi tre motivi, violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 del d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo una diversa nozione di ferie retribuite e contestando l'estensione della disciplina elaborata dalla giurisprudenza nazionale e unionale alle voci economiche in questione; ha inoltre chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con il quarto motivo ha denunciato violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in relazione all'art. 18 St. lav. come modificato dalla l. n. 92/2012, contestando la decorrenza della prescrizione del diritto azionato dai lavoratori. La Corte d'appello aveva confermato sia il riconoscimento dell'inclusione di tali emolumenti nella retribuzione feriale, sia il rigetto dell'eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la decisione di merito si è conformata ai principi già affermati in precedenti riguardanti la medesima vicenda: la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere le voci economiche collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa avere effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie. La Corte ha osservato che il giudice di merito ha svolto una valutazione in concreto, rilevando la natura continuativa delle voci, la loro pertinenza alle mansioni e il loro peso non residuale sul trattamento mensile. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e la verifica sull'incidenza delle singole indennità sulla retribuzione feriale spetta al giudice nazionale. È stato poi respinto anche il motivo sulla prescrizione, reputato conforme al principio per cui, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione feriale deve garantire al lavoratore una situazione economicamente sostanzialmente equiparabile a quella del lavoro ordinario, includendo le voci collegate alle mansioni e allo status professionale che, se escluse, potrebbero dissuadere dall'effettivo godimento delle ferie.

  • art. 10 del d.lgs. n. 66/2003

    È richiamato quale norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.

  • art. 36 Cost.

    È evocato come parametro costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente, in coordinamento con la disciplina delle ferie retribuite.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato in relazione al diritto alle ferie e alla retribuzione dovuta nel relativo periodo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione dei precedenti richiamati, ritenuta sufficiente a fondare la decisione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per i crediti di lavoro non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    In combinazione con l'art. 2948, n. 4, c.c., la prescrizione dei diritti considerati inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto, secondo il principio affermato.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    È richiamato nel motivo sulla prescrizione come modificato dalla l. n. 92/2012, in rapporto alla disciplina della stabilità del rapporto.

  • art. 1, comma 42, L. n. 92/2012

    È richiamato quale disposizione che ha modificato l'art. 18 St. lav. e, secondo la Corte, incide sul regime di decorrenza della prescrizione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente assimilabile a quella ordinaria del periodo di lavoro e comprendere gli emolumenti che siano intrinsecamente collegati alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
  • La verifica sulla inclusione di specifiche voci retributive nel trattamento feriale richiede un accertamento in concreto da parte del giudice di merito, che deve considerare la continuità dell'erogazione, la pertinenza delle voci alle mansioni e la loro incidenza economica complessiva.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa di diritto dell'Unione sia già stata chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e la controversia verta soprattutto sulla valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale.
  • In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la decorrenza si colloca dalla cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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