Sentenza n. 1455/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento a) del silenzio formatosi sulla diffida notificata a mezzo pec in data 22/12/25, con la quale la ricorrente ha invitato il Direttore Generale dell'Ente, e il Direttore delle Risorse Umane, il Responsabile dell'UOC, il Responsabile dell'UOS Trattamento Giuridico e Procedure Concorsuali dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ciascuno per quanto di sua competenza, a completare il procedimento di convalida della procedure concorsuali per la nomina di 4 Collaboratori Tecnici Professionali con la funzione di Data Manager, con attribuzione a ciascun candidato del punteggio effettivamente spettante, come previsto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 10 bis, L. 241/90, 31/7/25 prot. AOU RUGGI-00211575-2025, ed, all'esito, ad approvare la graduatoria del concorso; b) per l'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento di una pronunzia espressa sulla diffida indicata sub-a, notificata in data 22/12/25; c) per la condanna dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno all'adozione di un provvedimento espresso sulla diffida del 22/12/25 che ordini la conclusione del procedimento di convalida della graduatoria del concorso indicato sub-a, con attribuzione a ciascun candidato del punteggio effettivamente spettante, come previsto dalla Comunicazione di Avvio del procedimento, ex art. 10 bis L. 241/90, 31/7/25 prot. AOU RUGGI-00211575-2025 entro il termine che questo On. Tribunale vorrà determinare, con previsione della nomina di un Commissario ad Acta, per l'ipotesi dell'ulteriore inottemperanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sulla diffida del 22 dicembre 2025 volta alla conclusione del procedimento di convalida della graduatoria concorsuale e all'adozione di un provvedimento espresso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio dell’Azienda ospedaliera sulla diffida notificata il 22 dicembre 2025, con la quale aveva chiesto ai competenti organi dell’ente di completare il procedimento di convalida della procedura concorsuale per la nomina di quattro collaboratori tecnici professionali con funzione di Data Manager, attribuendo a ciascun candidato il punteggio effettivamente spettante e approvando la graduatoria. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a ottenere una pronuncia espressa e la condanna dell’Azienda alla conclusione del procedimento entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione, poiché era stata assunta in servizio presso l’Azienda resistente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’intervenuta assunzione della ricorrente presso l’Azienda resistente aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Il giudice ha distinto tale situazione dall’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: quest’ultima ricorre quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente la pretesa, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone la piena ed esaustiva soddisfazione dell’interesse durante il giudizio. Applicando tale criterio, il TAR ha ritenuto esaurita la controversia. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’interesse azionato dal ricorrente risulta integralmente e definitivamente soddisfatto.
art. 35 c.p.a.
Prevede l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, distinta dalla cessazione della materia del contendere perché riferita a una situazione in cui la pretesa non è integralmente soddisfatta.
artt. 10-bis e 31 l. 241/1990
Richiamati in relazione al procedimento amministrativo di convalida della graduatoria e all’azione contro il silenzio, senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente è integralmente e definitivamente soddisfatto dall’attività successiva dell’amministrazione o da una sopravvenienza equipollente.
- Il sopravvenuto difetto di interesse e la cessazione della materia del contendere sono fattispecie distinte: il primo ricorre quando la sopravvenienza non soddisfa integralmente la pretesa e determina una nuova conformazione del rapporto amministrativo; la seconda presuppone una soddisfazione piena ed esaustiva dell’interesse dedotto in giudizio.
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