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Sentenza

Sentenza del 24/01/2020 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Accertamenti bancari - Verifiche conti correnti - Inversione onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento IRPEF fondato su verifiche dei conti correnti bancari: l'ufficio ha ritenuto imponibili versamenti/introiti evidenziati dagli estratti conto non giustificati dal contribuente, procedendo ad aumento della base imponibile

La decisione

La Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600/73, i dati risultanti dai conti correnti costituiscono elementi idonei a fondare l'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Quest'ultimo deve fornire una prova analitica, non generica, per ciascun versamento bancario, dimostrando che le somme non costituiscono reddito imponibile. La Corte ha precisato che l'onere è soddisfatto quando il contribuente dimostra compiutamente che i versamenti erano pagamenti di note spese mensili per trasferte lavorative; in tal caso l'accertamento sui medesimi importi viene escluso. Riferimento: Cass. Civ. n. 15857/16.

Norme richiamate

  • art. 32 D.P.R. n. 600/73

    I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti costituiscono presunzioni che legittimano l'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire prova analitica che esclude la qualificazione come reddito imponibile.

  • Cass. Civ. n. 15857/2016

    La giurisprudenza conferma che l'onere probatorio grava sul contribuente e richiede documentazione puntuale per ogni versamento; la produzione di note spese mensili comprovanti trasferte lavorative è idonea a scagionare i versamenti dall'assoggettamento a IRPEF.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento si fonda su risultanze di conti correnti, l'Amministrazione adempie all'onere probatorio e si inverte l'onere della prova a carico del contribuente.
  • Il contribuente deve fornire prova analitica, per ciascun versamento contestato, non sufficiente una difesa generica o dichiarazioni vaghe.
  • Documenti utili per il contribuente: note spese datate e firmate, giustificativi di trasferta, attestazioni del datore di lavoro, rimborsi formalizzati, contratti o accordi che prevedano le erogazioni e correlazione tra causale bancaria e documento giustificativo.
  • Se il contribuente dimostra compiutamente che i versamenti sono rimborsi spese (es. note spese mensili per trasferte), l'accertamento è illegittimo e va annullato relativamente a quelle somme.
  • In assenza di prova analitica, l'accertamento basato su movimenti bancari è destinato a permanere; pertanto è fondamentale conservare e produrre documentazione specifica in sede di contraddittorio o reclamo/ricorso.
  • La strategia difensiva dovrebbe articolare la corrispondenza tra singolo versamento e singolo giustificativo (data, importo, causale), nonché eventuali attestazioni terze che confermino la natura non imponibile dei versamenti.

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