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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19190 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006, determinando maggiori ricavi sulla base dei quantitativi di farina, caffè e dolci acquistati o utilizzati. Il contribuente contestava, tra l'altro, la validità dell'avviso perché sottoscritto da un soggetto del quale non era stata dimostrata la qualifica dirigenziale o l'esistenza di una valida delega. Contestava inoltre i criteri di calcolo dei ricavi, l'utilizzo di dati ritenuti disomogenei, la quantificazione delle vendite di caffè e dolci, l'autoconsumo, la motivazione dell'avviso e la legittimazione degli uffici periferici dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in caso di contestazione specifica della legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, spetti all'Agenzia delle entrate dimostrare il corretto esercizio del potere di firma, l'eventuale qualifica richiesta o l'esistenza di una valida delega. La delega di firma non equivale a una delega di funzioni e può essere conferita anche a un dipendente non dirigente, purché sussistano i requisiti previsti. Sono stati invece rigettati gli altri motivi, relativi ai calcoli dei ricavi, al caffè, ai dolci, alla motivazione dell'avviso e alla legittimazione degli uffici periferici. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al primo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione da parte del soggetto competente o di un delegato validamente autorizzato costituisce requisito essenziale dell'avviso; in caso di contestazione, l'Agenzia deve provare la legittimazione del firmatario e l'esistenza della delega.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento.

    Le regole sulla sottoscrizione degli avvisi previste per le imposte dirette si applicano anche agli accertamenti IVA.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, commi 1 e 1-bis

    I dirigenti possono delegare, per ragioni di servizio e con atto scritto e motivato, alcune competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.

    La delega di firma dell'avviso non trasferisce la funzione amministrativa, ma consente al delegato di sottoscrivere materialmente un atto che resta imputato all'organo delegante.

  • D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20

    Il personale della nona qualifica funzionale può sostituire il dirigente assente o reggere l'ufficio in attesa della nomina del dirigente.

    L'avviso può essere validamente sottoscritto dal reggente che sostituisca temporaneamente il dirigente, nei limiti delle funzioni di direzione dell'ufficio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 58

    Gli uffici periferici possono stare in giudizio e le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello nel rispetto del contraddittorio.

    La legittimazione processuale degli uffici periferici dell'Agenzia è distinta dalla legittimazione del sottoscrittore dell'avviso; la delega relativa all'atto impositivo può essere provata anche nel giudizio di appello.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 66, 67, 68 e 71

    Le disposizioni e il regolamento di amministrazione dell'Agenzia consentono l'esercizio di specifiche funzioni anche da parte delle strutture regionali e degli uffici periferici, senza che ciò costituisca deroga illegittima alla disciplina dell'Agenzia centrale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 57, e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5

    Le censure sui criteri di determinazione dei ricavi e della base imponibile sono state ritenute infondate, poiché la CTR aveva fornito una motivazione congrua e la Cassazione non può rivalutare il merito delle prove adeguatamente esaminate.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta in modo specifico la legittimazione del firmatario di un avviso di accertamento, l'onere di provare la qualifica, la sostituzione temporanea o la delega grava sull'Agenzia delle entrate, perché si tratta di documenti nella sua disponibilità.
  • La mancanza di una qualifica dirigenziale non determina automaticamente l'invalidità dell'avviso: è sufficiente che il firmatario sia un soggetto abilitato o validamente delegato alla firma secondo la disciplina applicabile.
  • La delega di firma è diversa dalla delega di funzioni: la prima riguarda la sottoscrizione materiale dell'atto e lascia la decisione formalmente imputata all'organo delegante.
  • La contestazione della firma deve essere specifica; una contestazione generica può non essere sufficiente a imporre all'Amministrazione la produzione della delega.
  • La legittimazione processuale dell'ufficio periferico dell'Agenzia e la validità della sottoscrizione dell'avviso sono questioni distinte: la prima può derivare dall'organizzazione dell'Agenzia, mentre la seconda richiede la verifica del potere del firmatario.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei calcoli o delle prove già esaminate dai giudici di merito, salvo vizi motivazionali gravi o specifiche violazioni di legge.
  • L'accoglimento della censura sulla sottoscrizione non comporta necessariamente la definizione definitiva della controversia a favore del contribuente: il rinvio impone al giudice di merito di verificare concretamente se l'Agenzia riesca a dimostrare la legittimazione del firmatario.

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