Sentenza del 21/03/2023 n. 8130 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, deducendo inesistente o nulla notifica di numerose cartelle di pagamento e, in subordine, la prescrizione dei crediti; contestazioni sulla legittimità della produzione documentale in appello da parte dell'agente della riscossione e sulla validità delle relate/avvisi di ricevimento prodotti
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato interesse ad agire della ricorrente alla luce della modifica normativa introdotta dal D.L. n.146/2021 (conv. L. n.215/2021) che ha reso l'estratto di ruolo in linea di principio non impugnabile salvo specifiche ipotesi tassative. In ogni caso la Corte ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure sul piano del merito: la produzione documentale in appello è legittima nel processo tributario, le notifiche eseguite dal concessionario a mezzo posta ordinaria sono state ritenute regolari (conseguentemente inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata nell'ambito dell'impugnazione dell'estratto di ruolo) e non era necessaria una raccomandata informativa. Spese compensate
Norme richiamate
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215), D.P.R. n. 602/1973 art. 12 (comma 4-bis)
L'estratto di ruolo non è impugnabile
La Corte ha applicato la disposizione novellata ritenendo che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è in linea di massima preclusa e che il debitore può agire solo se prova una delle specifiche situazioni tassative di pregiudizio indicate dalla norma; la norma si applica ai processi pendenti e costituisce condizione dinamica dell'azione
Cass. SS.UU., sentenza 6 settembre 2022, n. 26283
La pronuncia di legittimità interpretativa conferma che la disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai giudizi in corso e specifica l'onere probatorio del contribuente rispetto all'interesse ad agire
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Riferimento alla possibilità che il concessionario notifichi direttamente le cartelle mediante posta: la Corte ha ritenuto applicabili le regole del servizio postale ordinario alla spedizione diretta da parte del concessionario
D.P.R. n. 602/1973, art. 12 (richiamato)
Norma richiamata nella disciplina della formazione e contenuto dei ruoli e collegata alla novellazione che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis
Norma citata dalla ricorrente in relazione alle modalità di notifica; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione della ricorrente imponga la nullità delle notifiche eseguite dal concessionario tramite posta ordinaria
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32 e art. 58, comma 2; art. 1, comma 2
La Corte ha richiamato la specialità del processo tributario: nel gravame la produzione documentale è libera e pertanto è ammissibile la produzione di documenti anche se già disponibili o tardivamente prodotti in primo grado
Codice di Procedura Civile, art. 112
Articolo richiamato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni; la Corte ha escluso omissioni decisive nel giudizio di merito perché il gravame aveva esaminato le questioni sulle notifiche
Codice di Procedura Civile, art. 149
Richiamato a proposito delle modalità di notifica: la Corte ha ritenuto non pertinente l'applicazione di talune discipline (art.149 c.p.c. e L. n.890) alle notifiche compiute direttamente dal concessionario a mezzo posta ordinaria
L. n. 890/1982 (richiamata)
La Corte ha escluso l'applicazione della disciplina della L. n. 890 nella fattispecie di invio diretto di atti da parte del concessionario tramite servizio postale ordinario
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sulle sanzioni per impugnazioni dilatorie citata in relazione alle spese: la Corte ha ritenuto non applicabile la sanzione in quanto l'inammissibilità è sopravvenuta per intervenuta modifica normativa
Massime di principio
- Dal 2021 l'estratto di ruolo è in linea di massima non impugnabile: il contribuente deve provare un interesse speciale e tassativo (pregiudizio in procedure di gara, riscossione da soggetti pubblici per determinate verifiche, o perdita di benefici con la P.A.) per avere legittimazione a impugnare.
- Nei processi tributari la produzione documentale in grado di appello è generalmente ammessa anche se il documento era disponibile o non tempestivamente prodotto in primo grado, per effetto della specialità normativa del processo tributario.
- La notifica delle cartelle eseguita dal concessionario mediante invio diretto a mezzo posta ordinaria si regola secondo le norme del servizio postale ordinario; in tale ipotesi non è sempre richiesta una successiva raccomandata informativa.
- Se il giudice di merito accerta la regolarità delle notifiche delle cartelle, l'impugnazione tardiva dell'estratto di ruolo non consente in generale di far valere nel giudizio le eccezioni sulla prescrizione maturata tra la notifica della cartella e il rilascio dell'estratto, salvo che il contribuente provi l'interesse specifico previsto dalla norma sopravvenuta.
- Il carico probatorio spetta al contribuente che deduce di non aver avuto conoscenza dell'atto per vizio di notifica: senza allegazioni e prove circostanziate relative alla decorrenza della prescrizione il dedotto vizio non è valutabile favorevolmente.
- Le modifiche legislative sopravvenute che incidono sulla condizione dell'azione si applicano ai processi pendenti, pertanto possono comportare l'inammissibilità sopravvenuta di ricorsi precedentemente proposti.
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