Cassazione Civile, Ordinanza n. 32739/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato nei confronti di un soggetto che si era qualificato come institore della società e della società medesima, con condanna in primo grado. In appello il soccombente principale contestava la propria legittimazione passiva sostenendo di essere soltanto institore della società dal 2001; l’avvocato proponeva appello incidentale, ma nei soli confronti del debitore solidale persona fisica. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente l’appello incidentale, condannava in solido anche la società al pagamento di una somma maggiore e delle spese dei due gradi. In cassazione i ricorrenti deducevano, da un lato, violazione di norme su rappresentanza, mandato e prova, per contestare la ritenuta legittimazione passiva del soggetto fisico; dall’altro, violazione dell’art. 343 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale non era stato notificato alla società contumace in appello e che la Corte territoriale aveva pronunciato ultra petita nei suoi confronti, aggravandone la condanna senza contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal soggetto fisico per tardività della notificazione del ricorso per cassazione, poiché la sentenza d’appello risultava notificata al suo difensore in appello e il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla società, rilevando che l’appello incidentale era stato proposto solo contro il debitore solidale persona fisica e non contro la società contumace in appello; pertanto la Corte d’appello non poteva condannare anche la società senza instaurarne il contraddittorio. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio solo nella parte in cui aveva pronunciato nei confronti della società Eurogest s.r.l. La Corte ha poi condannato il ricorrente persona fisica alle spese in favore del controricorrente, ha disposto la condanna ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e ha compensato le spese tra il ricorrente persona fisica e la società.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
la notificazione della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine breve per impugnare.
art. 327 c.p.c.
in assenza di notificazione efficace alla parte rimasta contumace, opera il termine lungo di impugnazione.
art. 343 c.p.c.
l’appello incidentale deve essere valutato nei confronti delle parti contro le quali è effettivamente proposto.
art. 111 Cost.
la decisione non può incidere sulla posizione di una parte senza il necessario contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda dell’appellante incidentale.
art. 96, terzo comma c.p.c.
la conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione legittima la condanna equitativa per abuso del processo.
art. 96, quarto comma c.p.c.
nei casi previsti dalla norma è possibile condannare anche a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
la proposta del Presidente, se confermata nella decisione, consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza al difensore della parte costituita fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; se la parte è rimasta contumace e non vi è notificazione efficace nei suoi confronti, resta applicabile il termine lungo.
- L’appello incidentale produce effetti solo nei confronti delle parti contro le quali è stato effettivamente proposto: il giudice non può estendere d’ufficio la condanna a soggetti non evocati in appello incidentale.
- La riforma in peius di una posizione processuale richiede il pieno rispetto del contraddittorio; la pronuncia resa nei confronti di una parte non chiamata sul gravame è cassabile senza rinvio limitatamente a quella parte.
- Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna per abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e disporre l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
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