Sentenza n. 6546/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento con cui è stato comunicato – mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28/10/2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento del contingente complessivo di n.2600 unità nell’area assistenti (cod.02) svoltasi in data 21.10.2025 con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 22/30; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 6.3.2026: - del provvedimento con cui è stato comunicato – mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28/10/2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento del contingente complessivo di n.2600 unità nell’area assistenti (cod.02) svoltasi in data 21.10.2025 con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 22/30; - per quanto occorrer possa, del verbale della Commissione Esaminatrice n. 10 del 7 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso, comunicato mediante pubblicazione sul portale Formez, con attribuzione del punteggio di 22/30, nonché il verbale della Commissione esaminatrice contenente la relazione valutativa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, risultata idonea con il punteggio di 22/30 rispetto alla soglia di 21/30, ha contestato la valutazione di tre quesiti della prova scritta, sostenendo che le risposte da lei fornite fossero sinonimi o comunque compatibili con quelle corrette. In particolare, per il quesito n. 18 sulla proporzione verbale tra Titanic e Italia, ha indicato l'abbinamento Celine Dion/Mameli invece di nave/dirigibile; per il quesito n. 23 sugli esiti probabili del lancio di monetine, ha indicato che un lancio può sortire esiti erronei invece della risposta relativa all'utilità del calcolo delle probabilità; per il quesito n. 6 sul sinonimo di propedeutico, ha scelto preliminare invece di introduttivo. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.
La decisione
Il TAR ha parzialmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del solo Ministero della Giustizia, oltre che di Formez PA e della Commissione Interministeriale RIPAM, poiché il Ministero, pur non avendo posto direttamente in essere gli atti della procedura, ne subisce gli effetti. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non avendo tali amministrazioni svolto alcun ruolo nel procedimento né concorso alla composizione della Commissione RIPAM. Nel merito, ha ritenuto non corretta la risposta al quesito n. 18, poiché non sussisteva una relazione omogenea tra l'esecutore della colonna sonora di un film e l'autore di un canto risorgimentale, mentre la risposta nave/dirigibile soddisfaceva la struttura della proporzione verbale riferita a mezzi di trasporto coinvolti in incidenti. Ha ritenuto errata anche la risposta al quesito n. 23, poiché la proposizione richiamava esiti probabili, non esiti corretti o erronei, qualificazioni riferibili eventualmente alle previsioni e non al lancio in sé. Quanto al quesito n. 6, ha preso atto che l'amministrazione aveva già riconosciuto come valide entrambe le risposte introduttivo e preliminare, attribuendo alla ricorrente il punteggio aggiuntivo e portandola a 23/30; per tale profilo ha dichiarato sostanzialmente cessata la materia del contendere. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti parzialmente nei limiti relativi al quesito n. 6. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
Consente la definizione con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla valutazione di quesiti concorsuali, la risposta del candidato è corretta solo se realizza la relazione logica richiesta dalla struttura del quesito; una risposta fondata su associazioni non omogenee tra i termini proposti non può essere considerata compatibile con la soluzione esatta.
- In una proporzione verbale, la relazione tra la prima coppia di termini deve essere omologa a quella tra la seconda coppia; la soluzione è valida quando le due coppie esprimono una relazione concettuale dello stesso tipo, anche se il significato dei termini deve essere ricostruito nel contesto complessivo del quesito.
- La qualificazione di un esito come probabile non equivale alla qualificazione come corretto o erroneo: questi ultimi predicati possono riferirsi alla previsione dell'esito, ma non all'esito del lancio considerato in sé.
- Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, riconosce come corrette più risposte a un quesito concorsuale e attribuisce il punteggio aggiuntivo spettante, viene meno l'interesse alla decisione su quella specifica contestazione, con cessazione della materia del contendere limitatamente al relativo profilo.
- La legittimazione passiva spetta all'amministrazione destinataria degli effetti della procedura concorsuale anche se non ha adottato direttamente gli atti contestati; essa non sussiste invece per amministrazioni che non abbiano svolto alcun ruolo nel procedimento né nella composizione dell'organo procedente.
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