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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25326/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva subito una ripresa a tassazione per l'anno d'imposta 2008, perché l'Ufficio aveva ritenuto imponibili i redditi derivanti da un immobile di sua proprietà. La difesa della contribuente sosteneva che l'immobile era stato sottoposto a pignoramento immobiliare da parte di un istituto di credito e che i canoni di locazione percepiti non potevano considerarsi ricchezza nella sua disponibilità, con conseguente mancanza del presupposto impositivo. La Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione tributaria regionale avevano respinto la tesi. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 2912 c.c. in combinato disposto con l'art. 36 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il reddito del fabbricato non potesse concorrere alla base imponibile se la disponibilità del bene era sottratta dalla procedura esecutiva. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; il Ministero è stato evocato ma non era parte nei precedenti gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, perché non parte nei precedenti gradi di merito, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura, affermando la continuità con l'orientamento di legittimità secondo cui il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile pignorato concorre comunque al reddito complessivo del debitore esecutato, indipendentemente dall'effettiva percezione dei canoni, poiché il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata e i canoni maturati dopo il vincolo restano comunque riferibili al debitore fino alla vendita coattiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2912 c.c.

    Il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata; nel pignoramento immobiliare si estende ai canoni di locazione maturati successivamente al vincolo, ma ciò non esclude la riferibilità del reddito al debitore esecutato fino alla vendita coattiva.

  • art. 36 del d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il reddito dell'immobile non dovesse concorrere alla base imponibile perché non entrato nella sua disponibilità; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il reddito fondiario derivante dalla locazione dell'immobile pignorato concorre al reddito del debitore esecutato indipendentemente dalla percezione dei canoni.

  • art. 26, comma 1, T.U.I.R.

    Norma applicata dalla giurisprudenza richiamata per affermare la tassazione del reddito fondiario dell'immobile pignorato indipendentemente dall'incasso.

  • art. 360 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per mancata specificazione del vizio è stata disattesa perché dal contenuto del motivo risultava una denuncia di violazione di legge ex n. 3.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile pignorato continua a concorrere al reddito complessivo del proprietario-debitore, anche se i canoni non siano materialmente percepiti.
  • Il pignoramento immobiliare non trasferisce al creditore procedente la titolarità del bene o dei frutti sino alla vendita coattiva, ma ne vincola la destinazione, sicché i canoni maturati restano fiscalmente imputabili al debitore esecutato.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, una doglianza che denunci la violazione di legge può ritenersi ritualmente proposta anche se non formalmente etichettata, quando dal contenuto del motivo sia chiaramente riconoscibile il vizio dedotto.
  • Il ricorso proposto contro un soggetto che non sia stato parte nei precedenti gradi di merito è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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