Cassazione Penale, Sentenza n. 29290/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva confermati responsabili, in concorso, del delitto di furto di risorse idriche (artt. 110, 624, 625 nn.2 e 7 c.p.), per aver effettuato allacci diretti alla rete esterna sottraendo acqua pubblica (fatto accertato a Castellammare di Stabia l'11/11/2015). Le censure principali riguardavano (a) la responsabilità in concorso e l'attribuzione della condotta all'imputato (contestazione della prova dell'allaccio e della sua datazione), (b) l'eccessività della pena e carenza motivazionale nella commisurazione (uso dei massimi edittali malgrado il riconoscimento di attenuanti), e (c) la illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno senza quantificazione del "quantum" e con obbligazione solidale tra imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a censurare l'affermazione di responsabilità penale (confermando la conformità delle valutazioni di merito e il limite del sindacato in sede di legittimità). Ha invece accolto i motivi che riguardavano il trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla modulazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. In particolare, la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione a giustificazione di pene prossime o pari al massimo edittale senza adeguata specificazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. Ha altresì ritenuto fondata la doglianza sulla subordinazione della sospensione condizionale alla riparazione del danno non quantificato, richiedendo una determinazione del "quantum" del risarcimento specie in presenza di obbligazione solidale. Ha inoltre dichiarato inammissibili gli altri ricorsi e ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità (liquidate in euro 4.000 oltre accessori).
Norme richiamate
Codice penale
art. 110; art. 624; art. 625 nn. 2 e 7; art. 131-bis; art. 133
Reati contestati: concorso (art.110) e furto di risorse idriche (art.624) con aggravanti di cui all'art.625 nn.2 e 7. Art.131-bis (condizione di non punibilità) e art.133 (criteri per la determinazione della pena) richiamati con riferimento alla valutazione della dosimetria e della possibile non punibilità. La Corte ha ritenuto che l'inflizione di pene al massimo o oltre il medio edittale richiede motivazione specifica ai sensi dell'art.133.
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b), c), e); art. 606 comma 3; art. 587 comma 1; art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Norme riferite ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, limiti di deduzione in cassazione) e all'effetto estensivo delle decisioni di annullamento sul trattamento sanzionatorio verso i concorrenti (art.587 c.p.p.). La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto ai sensi dell'art.606.
Codice penale / civile (riferimenti civilistici per risarcimento)
art. 187 comma 2 c.p.; artt. 2055 e 2059 c.c.
Richiamate per chiarire che il risarcimento del danno derivante dal reato commesso in concorso genera obbligazione di natura solidale tra i responsabili, con conseguente necessità di determinazione del "quantum" in caso di subordinazione del beneficio penale al risarcimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: i rilievi sulla responsabilità fondate su diversa valutazione dei fatti sono in gran parte inammissibili se non dimostrano mancanza o manifesta illogicità della motivazione espressa dal giudice di merito.
- Il furto di acqua (come quello di energia elettrica) può essere qualificato come consumazione protratta nel tempo e ritenuto flagrante fino all'accertamento e all'interruzione della fornitura; l'allacciamento abusivo trovato all'interno dell'abitazione è idoneo a fondare l'attribuzione della sottrazione ai residenti/occupanti.
- La configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose per allacci abusivi può essere valutata anche nei confronti del beneficiario dell'allaccio quando la circostanza è conosciuta o ignorata per colpa; la distinzione tra autore materiale dell'allaccio e beneficiario rileva solo se incide sull'elemento soggettivo.
- L'irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede motivazione specifica e congrua in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art.133 c.p.; senza questa motivazione la dosimetria può essere annullata e rimessa in esame.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento del risarcimento richiede che il giudice determini concretamente il "quantum" del danno; una condanna generica al risarcimento non è sufficiente, specie in presenza di obbligazione solidale tra più imputati.
- Quando la Cassazione annulla un profilo non personale del trattamento sanzionatorio, l'effetto estensivo può riguardare anche i coimputati che non hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art.587 c.p.p.
- La parte civile che ottiene riconoscimento di responsabilità nel giudizio di legittimità può ottenere la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →