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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01025/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario denunciando quattro presunti errori di fatto della Corte di cassazione nella sentenza n. 8562/2024: (1) omissione/errata valutazione circa l'inutilizzabilità di intercettazioni disposte con RIT 1603/2017 perché i decreti richiamavano atti (nota PG 20/06/2017 e sommarie informazioni testimoniali) non presenti nel fascicolo; il ricorrente afferma che tali atti erano allegati e indicati nel ricorso; (2) illegittimità delle intercettazioni nei confronti di Laurendi, non indagato nel procedimento n.2867/2017, per mancanza di adeguata motivazione sul collegamento tra il soggetto terzo e l'indagine; (3) illegittimità delle proroghe delle intercettazioni perché le richieste e i decreti di proroga richiamavano per relationem un decreto con data errata (12/01/2017 anziché 06/10/2017) e dunque sarebbero privi di motivazione autonoma; il ricorrente sostiene inoltre di aver prodotto i decreti; (4) inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti per RIT 242/2019 e 2160/2018 successive al 27/03/2019, perché le proroghe si riferivano alle sole intercettazioni telematiche attive e non alla captazione ambientale, mentre la Corte ha ritenuto che il captatore informatico sia comunque di natura ambientale.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha richiamato la natura eccezionale e restrittiva dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che tutela solo gli errori percettivi immediatamente rilevabili (sviste) e non consente il riesame di valutazioni giuridiche o probatorie. Per ciascun motivo il giudice ha ritenuto che: (1) la critica sulla mancanza di specificità era valutativa e non un errore di percezione; la Corte di cassazione aveva correttamente ritenuto il motivo generico nonostante l'allegazione di atti; (2) la censura circa l'intercettazione del non indagato era una doglianza sulla qualità della motivazione e non una svista; inoltre la Corte di cassazione aveva già ritenuto che i requisiti di autorizzazione attengono al reato e non alla qualità di indagato della persona; (3) la questione delle proroghe è stata trattata come valutativa: la Corte di cassazione aveva ritenuto l'errata indicazione della data un errore materiale e, comunque, il motivo era infondato; (4) la distinzione fra intercettazione telematica attiva/passiva e captazione ambientale è una questione giuridica, non un errore percettivo, e pertanto non rilevante ai fini del rimedio straordinario. Conseguenza: il ricorso è respinto per inammissibilità e rimane confermata la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato agli errori di fatto di natura percettiva (svista immediatamente rilevabile) e non consente il riesame di valutazioni giuridiche o motivazioni; non è un ulteriore grado di giudizio.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Il requisito per l'autorizzazione delle intercettazioni riguarda i gravi/sufficienti indizi in relazione all'illecito penale e non richiede che tali indizi siano già a carico di una persona identificata; pertanto la qualità di non indagato dell'intercettato non è di per sé decisiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione circa l'onere di dimostrare che un'omissione di esame sia stata decisiva per la decisione; il ricorrente deve provare che l'omesso esame avrebbe determinato decisione diversa.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è ammissibile solo se si denuncia una svista percettiva immediatamente rilevabile e non una divergenza di valutazione o una critica alla motivazione giuridica.
  • Per le questioni relative all'inutilizzabilità di atti (es. intercettazioni) è essenziale indicare con precisione gli atti contestati e dimostrarne la decisività per ogni capo di imputazione; i generici rinvii alla sentenza di merito non bastano.
  • Se si contesta l'intercettazione di un soggetto non indagato, bisogna articolare argomentazioni giuridiche sulla carenza di collegamento indiziario tra la persona e il fatto; tale questione è di diritto e non risolvibile tramite ricorso per errore di fatto.
  • La mancata produzione di documenti o l'assenza di prova documentale nel ricorso rende difficoltosa la censura: è prassi necessaria allegare e far emergere chiaramente i documenti cui si fa riferimento.
  • Le controversie sulla qualificazione giuridica degli strumenti investigativi (p.es. distinzione tra intercettazione telematica attiva, passiva e captazione ambientale) sono problemi di diritto da trattare nei gradi ordinari di giudizio e non con il rimedio per errore materiale/fattuale.
  • In situazioni analoghe, per massimizzare le possibilità di successo è opportuno: produrre integralmente il fascicolo rilevante, indicare pagine e atti specifici, spiegare punto per punto l'incidenza degli atti sul giudizio di merito e dimostrare che una svista percettiva (non una diversa valutazione) ha alterato la decisione.

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