Sentenza del 06/04/2022 n. 1200 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello -Termini - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verificare se, nel processo tributario, il deposito dell'avviso di ricevimento (AR) del plico notificato tramite servizio postale universale possa sostituire la ricevuta di spedizione ai fini della costituzione nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata; in particolare se l'assenza della ricevuta di spedizione determini l'inammissibilità dell'atto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non costituisce motivo di inammissibilità il deposito dell'avviso di ricevimento invece della ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario. In tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo a svolgere la stessa funzione probatoria attribuita dalla legge alla ricevuta di spedizione e l'atto è quindi ammesso. In assenza di tale certificazione postale, l'avviso di ricevimento non supplisce alla ricevuta di spedizione e il rischio di inammissibilità permane.
Norme richiamate
regole sulla notificazione tramite servizio postale universale
La prova della data di spedizione richiesta per la validità della notificazione può essere fornita dall'avviso di ricevimento purché contenente la certificazione della data di spedizione apposta dall'ufficio postale (stampigliatura meccanografica o timbro datario); in tal caso l'avviso di ricevimento equivale alla ricevuta di spedizione ai fini probatori.
disposizioni processuali sul termine di costituzione
Il termine di 30 giorni per la costituzione decorre dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario; per dimostrare il rispetto del termine è necessario un documento probatorio della data di spedizione che può essere la ricevuta di spedizione o, se adeguatamente certificato dall'ufficio postale, l'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se riporta la certificazione della data di spedizione apposta dall'ufficio postale (stampigliatura meccanografica o timbro datario).
- Se il ricorrente deposita soltanto l'avviso di ricevimento privo della certificazione postale della data di spedizione, sussiste il rischio di inammissibilità per mancanza della prova della tempestiva costituzione.
- Per evitare contestazioni, quando si usa il servizio postale universale è preferibile conservare e, se possibile, depositare sia la ricevuta di spedizione sia l'avviso di ricevimento; in mancanza della prima, verificare che l'AR riporti la stampigliatura o il timbro datario dell'ufficio postale.
- La funzione probatoria richiesta dalla normativa può essere soddisfatta da documenti alternativi purché forniscano prova certa della data di spedizione certificata da un ufficio postale ufficiale.
- In fase di impugnazione è buona prassi allegare ogni elemento documentale che dimostri la tempestività della costituzione per minimizzare il rischio di eccezioni di inammissibilità formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 apr 2022Sentenza del 06/04/2022 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 apr 2022Sentenza del 06/04/2022 n. 385 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 6 apr 2022Sentenza del 06/04/2022 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 apr 2022Sentenza del 06/04/2022 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 apr 2022Sentenza del 06/04/2022 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 6 apr 2022Sentenza del 06/04/2022 n. 1189 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →