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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05851/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una diversa lettura del fatto e comunque riproduttivo di una censura già respinta con motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/03/2025. Dall'ordinanza emerge che il motivo articolato era volto a ottenere una diversa lettura del fatto storico rispetto a quella accolta nei gradi di merito, insistendo su una rivalutazione della ricostruzione operata dagli operanti e valorizzando un video registrato dal figlio dell'imputato. La Corte osserva che il video era solo parziale, perché ritraeva esclusivamente la fase finale dell'ammanettamento e non le fasi pregresse, nelle quali erano state descritte condotte oppositive e minatorie. Il motivo è inoltre ritenuto meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che miri esclusivamente a ottenere una diversa valutazione del fatto o delle prove, senza evidenziare un vizio logicogiuridico della motivazione.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • Quando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è completa e non smentita da elementi probatori decisivi, la mera prospettazione di una diversa lettura difensiva non consente l'annullamento della decisione.
  • La parzialità di un supporto video o documentale non è idonea a scardinare una motivazione di merito che valorizzi anche le fasi non riprese del fatto contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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