Cassazione Penale, Ordinanza n. 05851/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una diversa lettura del fatto e comunque riproduttivo di una censura già respinta con motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/03/2025. Dall'ordinanza emerge che il motivo articolato era volto a ottenere una diversa lettura del fatto storico rispetto a quella accolta nei gradi di merito, insistendo su una rivalutazione della ricostruzione operata dagli operanti e valorizzando un video registrato dal figlio dell'imputato. La Corte osserva che il video era solo parziale, perché ritraeva esclusivamente la fase finale dell'ammanettamento e non le fasi pregresse, nelle quali erano state descritte condotte oppositive e minatorie. Il motivo è inoltre ritenuto meramente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione adeguata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che miri esclusivamente a ottenere una diversa valutazione del fatto o delle prove, senza evidenziare un vizio logicogiuridico della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Quando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è completa e non smentita da elementi probatori decisivi, la mera prospettazione di una diversa lettura difensiva non consente l'annullamento della decisione.
- La parzialità di un supporto video o documentale non è idonea a scardinare una motivazione di merito che valorizzi anche le fasi non riprese del fatto contestato.
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