Sentenza n. 807/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Halsa S.r.l. il 22.2.2023: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 15 - decreto n. 1247 del 13.12.2022), unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D (doc. 16 - All. A al decreto 1247/2022; doc. 17 - All. B al decreto 1247/2022; doc. 18 - All. C al decreto 1247/2022; doc. 19 - All. D al decreto 1247/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Halsa S.r.l. il 9.10.2023: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 21 - Decreto n. 741/2023), unitamente ai relativi allegati A, B, C e D (doc. 21 - Allegati al Decreto n. 741/2023), nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa e sulle linee guida per il ripiano del payback dei dispositivi medici, nonché atti regionali siciliani di individuazione delle aziende obbligate e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti statali e regionali attuativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo vizi propri degli atti e l'illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. In particolare, ha contestato la fissazione nel 2019 dei tetti regionali con effetto riferito ad annualità precedenti, lamentando violazione dei principi di irretroattività, legittimo affidamento, libertà d'impresa e proporzionalità, nonché l'alterazione dell'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. Ha inoltre dedotto la violazione delle scadenze normative relative alla fissazione dei tetti, alla certificazione del superamento e all'adozione delle linee guida, nonché la violazione dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica. Con i motivi aggiunti ha impugnato i decreti regionali siciliani che individuavano le imprese soggette al ripiano e quantificavano le somme dovute.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo di payback applicabile al quadriennio 2015-2018 ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Secondo il TAR, il meccanismo era conoscibile dalle imprese già dal 2015: erano previste sia le percentuali di ripiano a carico dei fornitori, sia il criterio proporzionale basato sull'incidenza del fatturato. La successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4%, coincidente con il tetto nazionale già noto, non ha introdotto un nuovo obbligo sostanziale, ma ha reso operativo un sistema preesistente. Il payback non incide sulle gare né modifica quantità o prezzi dei contratti, operando esternamente sulla complessiva sfera patrimoniale dei fornitori; inoltre, non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali, infatti, svolgono una funzione meramente tecnica, contabile e vincolata: verificano i dati di fatturato, individuano le imprese e applicano percentuali già stabilite dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La controversia relativa alla correttezza del quantum dovuto attiene quindi a un diritto soggettivo di natura patrimoniale e spetta al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano dello sforamento e, per gli anni 2015-2018, la procedura di individuazione delle imprese e degli importi dovuti.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano a carico regionale.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dei dati di fatturazione elettronica.
art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando per gli anni 2015-2018 l'individuazione regionale delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti.
art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha istituito il fondo destinato a ridurre l'importo del payback e previsto, originariamente, il pagamento ridotto al 48% in presenza di determinate condizioni.
art. 4, comma 8-bis, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
Ha differito al 30 aprile 2023 il termine per il pagamento da parte dei fornitori.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata dal giudice amministrativo privo di giurisdizione, entro il termine perentorio indicato in sentenza.
art. 133 c.p.a.
È richiamato per escludere, nella controversia relativa agli atti regionali di quantificazione del payback, una diversa ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha escluso che il payback per il quadriennio 2015-2018 violi la libertà d'iniziativa economica, ritenendolo ragionevole e proporzionato.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, prestazione imposta, percentuali e criteri essenziali del ripiano.
art. 2 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha escluso la violazione dei principi costituzionali connessi all'affidamento e all'irretroattività.
art. 117 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La Corte costituzionale ha escluso che il meccanismo violi il divieto di retroattività e la tutela dei beni patrimoniali, poiché l'obbligo era conoscibile dal 2015.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non è retroattivo in senso lesivo dell'affidamento quando la normativa vigente già prevedeva, prima delle gare, il tetto di spesa, l'obbligo di ripiano a carico dei fornitori, le percentuali di contribuzione e il criterio di riparto proporzionale al fatturato; gli atti successivi che rendono operativo il sistema non innovano sostanzialmente l'obbligazione.
- La fissazione successiva dei tetti regionali non viola, di per sé, l'affidamento dei fornitori quando il tetto nazionale, già vigente e conoscibile, costituisce un parametro sostanzialmente equivalente e i tetti regionali vengono fissati nella medesima misura.
- Il payback dei dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o condizioni contrattuali, ma incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore mediante un contributo previsto dalla legge.
- Gli atti regionali che, sulla base di dati contabili e di percentuali predeterminate dalla legge e dagli atti statali, individuano le aziende obbligate e quantificano il relativo importo svolgono attività meramente tecnica, vincolata e ricognitiva, senza esercizio di potere autoritativo.
- La controversia concernente la correttezza del calcolo dell'importo di payback richiesto con gli atti regionali, quando l'amministrazione applica criteri legislativamente predeterminati, riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; la denominazione dell'atto come "provvedimento" o l'indicazione in esso della possibilità di ricorso amministrativo non modifica il riparto di giurisdizione.
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