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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40935/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento sintetico del reddito ai fini IRPEF, fondato sul redditometro, emesso per gli anni d'imposta 2007 e 2008. Il contribuente aveva impugnato l'atto e poi proposto appello, deducendo in sostanza che taluni esborsi e incrementi patrimoniali fossero stati erroneamente attribuiti a disponibilità reddituali non esistenti, perché invece coperti da prestiti personali ricevuti da parenti e amici e da movimentazioni bancarie riferibili a una diversa società rispetto a quella indicata dall'Ufficio; lamentava inoltre la mancata considerazione della documentazione prodotta, l'assenza di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale, l'illegittimità costituzionale e la disapplicazione della disciplina e dei decreti attuativi del redditometro, nonché la mancata rilevanza della prima casa di abitazione e dei costi effettivi di mantenimento dei beni-indice. Con il ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: omesso esame/omessa pronuncia sui prestiti documentati; omesso esame sull'effettiva destinazione delle somme a una società diversa da quella indicata nell'accertamento; violazione delle norme sul contraddittorio e sullo statuto del contribuente; violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 3 d.lgs. 472/1997 e 53 Cost.; violazione delle norme sul redditometro e degli artt. 116 c.p.c. e 53 Cost. per mancata valutazione dei costi di mantenimento dei beni-indice; violazione degli artt. 23, 47 e 53 Cost. e delle norme attuative del redditometro per l'inclusione della prima casa e per i coefficienti applicati.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d'appello aveva posto anche una autonoma ratio decidendi di inammissibilità della documentazione per tardiva risposta al questionario dell'Ufficio, ratio non censurata e quindi passata in giudicato, con conseguente difetto di interesse a contestare la sola irrilevanza della documentazione. Ha poi rigettato il terzo motivo, affermando che per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non opera l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale introdotto solo dal d.l. 78/2010. Ha respinto il quarto motivo ribadendo la legittimità costituzionale del redditometro e la rilevanza dell'applicazione della disciplina ratione temporis alle annualità 2007 e 2008. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per carenza d'interesse, essendo ormai definitiva la statuizione di inammissibilità della documentazione, e comunque ha richiamato il principio per cui l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre gli indici di capacità contributiva. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo, osservando che il contribuente chiedeva in sostanza la disapplicazione di parametri legali vigenti all'epoca, che invece devono essere applicati secondo la disciplina del redditometro allora operante. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.

    Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo o omessa pronuncia, ma non può essere utilmente invocato contro una ratio decidendi autonoma non specificamente impugnata.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; per le annualità anteriori alla riforma del 2010 continua ad applicarsi nella formulazione previgente, con legittimità del metodo redditometrico fondato sugli indici di capacità contributiva.

  • art. 32, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il mancato o intempestivo riscontro al questionario legittimamente comporta preclusioni amministrative e processuali quanto alla produzione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge in materia tributaria è relativa e può essere rispettata anche quando la legge fissi criteri e linee generali lasciando spazio alla disciplina attuativa.

  • art. 53 Cost.

    Non impedisce l'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva, purché il contribuente possa fornire prova contraria dell'insussistenza o della diversa provenienza delle somme.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il contribuente mantiene la possibilità di difendersi e di provare la non riferibilità del reddito presunto.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato nel contesto della legittimità delle fonti attuative del redditometro, escluso il contrasto denunciato.

  • art. 70 Cost.

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità del redditometro, ritenuto non leso.

  • art. 100, primo comma, Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità dichiarata manifestamente infondata.

  • art. 17 L. 23 agosto 1988, n. 400

    La Corte esclude che in materia tributaria esista un vincolo costituzionale a che gli atti attuativi siano adottati esclusivamente con regolamento governativo.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    La novella all'accertamento sintetico opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal periodo d'imposta 2009.

  • art. 5 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ne esclude l'applicazione generalizzata al caso.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dal ricorrente in tema di garanzie del contribuente; la Corte respinge la tesi dell'obbligo generalizzato di contraddittorio per le annualità considerate.

  • art. 12, primo comma, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in L. 27 aprile 1989, n. 154

    Norma richiamata dal ricorrente tra quelle che avrebbero imposto un effettivo contraddittorio procedimentale.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme costituzionali per contestare la disciplina applicata; il motivo è stato respinto.

  • art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ribadisce la legittimità del redditometro e del sistema presuntivo fondato sugli indici di spesa e di capacità contributiva, nei limiti temporali della disciplina applicabile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione della documentazione e dei costi; la censura è stata ritenuta inammissibile per carenza d'interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Norme sul procedimento camerale in Cassazione richiamate nel provvedimento.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Parametri del redditometro previgente da applicare ratione temporis per le annualità oggetto di causa.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Parametri del redditometro previgente richiamati come base legale dell'accertamento sintetico.

  • d.m. 24 dicembre 2012

    Richiamato per differenziare il nuovo redditometro dal previgente, ma non applicabile alle annualità in causa.

  • d.m. 16 settembre 2015

    Richiamato in confronto con il nuovo redditometro, non rilevante per gli anni 2007 e 2008.

  • art. 47 Cost.

    Invocato dal ricorrente, senza accoglimento, nel tentativo di contestare la rilevanza della prima casa nel redditometro.

  • art. 15 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente nel sesto motivo; la Corte non accoglie la richiesta di disapplicazione dei parametri del redditometro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura che investa la valutazione della documentazione è inammissibile per difetto di interesse se la sentenza impugnata fonda la decisione anche su una ratio autonoma e non impugnata, divenuta definitiva.
  • Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa previsione normativa applicabile ratione temporis.
  • Nel reddito determinato sinteticamente l'Ufficio è tenuto a provare l'esistenza degli indici di capacità contributiva, mentre incombe sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati.
  • Le contestazioni alla legittimità costituzionale o all'opportunità dei parametri del redditometro non consentono la loro disapplicazione quando la disciplina era vigente nel periodo d'imposta oggetto di accertamento.
  • La riserva di legge in materia tributaria, letta in senso relativo, è compatibile con un sistema nel quale la legge fissi criteri e linee guida dell'accertamento e gli atti attuativi specifichino gli indici e i coefficienti di capacità contributiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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