Sentenza n. 10271/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei procedimenti aventi tutti ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in spagna, avviati con istanza presentata dalla ricorrente e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. La domanda amministrativa non era stata definita entro il termine di 120 giorni. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, avendo partecipato nelle more ai percorsi didattici INDIRE finalizzati al conseguimento della specializzazione per il sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La partecipazione nelle more del giudizio ai percorsi didattici INDIRE ha determinato, secondo la dichiarazione della ricorrente, l'elisione dell'interesse alla definizione nel merito dell'azione avverso il silenzio. Il giudice non ha quindi accertato l'illegittimità dell'inerzia né impartito l'ordine di provvedere. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto la domanda non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorso è improcedibile quando, nelle more del processo, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla definizione dell'azione, anche per effetto della partecipazione a un diverso percorso amministrativo o formativo idoneo a eliminare l'utilità perseguita con il giudizio.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando il giudice ne accerti l'effettiva elisione rispetto alla domanda proposta.
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