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Sentenza

Sentenza n. 811/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza: - della sentenza n. 1283/2023 pronunciata nel giudizio iscritto al N. 2152/ 23 R.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata il 4 ottobre 2023; - della sentenza Tribunale di Frosinone- Sezione Lavoro n. 303/ 24, emessa nel giudizio iscritto al N. 2252/ 23 R.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata in data 15 febbraio 2024; - della sentenza Tribunale di Frosinone- Sezione Lavoro n. 819/24, resa nel giudizio iscritto al N. 2264/ 23 R.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata in data 30 aprile 2024;

Giustizia amministrativa202500855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata ottemperanza a tre sentenze del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro relative all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un unico ricorso cumulativo per ottenere l'ottemperanza a tre distinte sentenze del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro, tutte favorevoli nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e concernenti l'attivazione della Carta docente per annualità e importi diversi. Il Ministero non si è costituito. Il TAR, con ordinanza istruttoria n. 338/2026, aveva rilevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso cumulativo e sulla ricevibilità del gravame, assegnando alle ricorrenti un termine di dieci giorni per depositare la prova della notifica del ricorso alla difesa erariale e per presentare eventuali note. L'incombente non è stato adempiuto. Le ricorrenti hanno quindi dedotto, in sostanza, la necessità di dare esecuzione ai tre giudicati azionati, senza tuttavia dimostrare la notifica del ricorso all'amministrazione intimata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto due distinti profili. In primo luogo, ha ritenuto inammissibile il cumulo oggettivo di domande di ottemperanza, poiché le tre sentenze azionate derivavano da autonome controversie, riguardavano soggetti diversi ed erano fondate su distinti presupposti di fatto e di diritto. La sola circostanza che i giudicati fossero stati pronunciati nei confronti della medesima amministrazione non costituisce un elemento sufficiente di connessione ai fini dell'ammissibilità del ricorso cumulativo. In secondo luogo, ha rilevato che le ricorrenti, nonostante l'ordine istruttorio impartito dal Collegio, non avevano depositato la prova della notificazione del ricorso all'amministrazione intimata non costituita, con conseguente ulteriore causa di inammissibilità. Il giudizio si è concluso senza esame dell'eventuale mancata esecuzione dei giudicati. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale devono essere rispettate le condizioni processuali di proponibilità e ammissibilità del ricorso.

  • art. 32 c.p.a.

    Il cumulo oggettivo di domande è ammissibile soltanto quando tra le domande sussistano oggettivi elementi di connessione, individuabili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto oppure nella riconducibilità delle pretese al medesimo rapporto giuridico o a un'unica sequenza procedimentale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto, il termine assegnato per produrre la prova della notificazione non è stato adempiuto.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È stato richiamato quale base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo è ammissibile solo quando tra le domande cumulate sussistano oggettivi elementi di connessione, desumibili dalla comunanza dei presupposti di fatto o di diritto, dalla riconducibilità delle pretese al medesimo rapporto giuridico o dall'inserimento delle stesse in un'unica sequenza procedimentale.
  • La mera identità dell'amministrazione resistente non è sufficiente a giustificare il cumulo di più domande di ottemperanza relative a giudicati formatisi in autonomi giudizi, con diversi soggetti e distinti presupposti di fatto e di diritto.
  • Nel giudizio di ottemperanza deve essere dimostrata la notificazione del ricorso all'amministrazione intimata non costituita; la mancata produzione della prova della notifica determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando il giudice abbia assegnato uno specifico termine per sanare o documentare tale adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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