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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21610/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti, rispettivamente gestore e unico investitore di un fondo di investimento di diritto tedesco, hanno chiesto il rimborso delle ritenute alla fonte operate sui dividendi distribuiti da società italiane per l'esercizio 2003 (importo richiesto: rimborso totale di €65.216,84 o, in via subordinata, rimborso parziale pari alla differenza tra la ritenuta del 15% e l'imposta sostitutiva del 12,5% applicata ai fondi italiani). L'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo che il fondo tedesco non aveva dimostrato una tassazione più gravosa rispetto a quella che sarebbe stata applicata ad un omologo fondo italiano, tenuto conto delle diverse modalità di imposizione. Le ricorrenti hanno invocato la violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e hanno dedotto che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 (versione ratione temporis), un fondo italiano le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti (Paesi white list, come la Germania) sarebbe esente dall'imposta sostitutiva, con conseguente trattamento più favorevole rispetto al fondo tedesco soggetto alla ritenuta del 15% prevista dalla Convenzione italo‑tedesca (art. 10). Le ricorrenti hanno quindi chiesto la cassazione della sentenza della C.T.R. che aveva rigettato l'appello e, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendo che la C.T.R. abbia errato nel porre sull'operatore l'onere di provare comparativamente la maggiore gravosità della tassazione e nel non avere valutato correttamente la rilevanza dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 per i fondi residenti le cui quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti in Paesi white list (quale la Germania). La Corte ha affermato che l'art. 10, par. 2, della Convenzione Italia‑Germania deve essere interpretato, secondo il canone della buona fede (art. 31 Convenzione di Vienna), alla luce dei principi del diritto dell'Unione (art. 63 TFUE) e, pertanto, i dividendi pagati al fondo tedesco nella fattispecie concreta devono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 (versione ratione temporis). La sentenza impugnata è stata cassata; la Corte ha deciso nel merito (art. 384, comma 2 c.p.c.) accogliendo la domanda di rimborso totale. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (a carico dell'Agenzia delle Entrate).

Norme richiamate

  • Art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali)

    «Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»

    Principio comunitario di non discriminazione che si applica anche quando la disciplina nazionale o convenzionale crea un trattamento più oneroso per soggetti stabiliti in altri Stati membri; la normativa convenzionale/nazionale va interpretata e, se necessario, adeguata al diritto UE per evitare restrizioni ingiustificate.

  • Art. 10 Convenzione Italia - Germania (Dividendi), ratificata con l. 24 novembre 1992, n. 459

    «...tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi."

    La norma convenzionale stabilisce un limite massimo (15%) all'imposizione nel territorio della fonte ma non impedisce al giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale e convenzionale alla luce del diritto UE per evitare discriminazioni; il limite è compatibile con aliquote inferiori se giustificate dal diritto UE.

  • Art. 9, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (comma 4) - versione ratione temporis

    «Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 [...]"

    Prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i fondi italiani le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list). La Corte ha ritenuto che tale regime, se applicato al fondo residente, crea un vantaggio che non può giustificare un trattamento più gravoso a carico di un fondo non residente nelle medesime condizioni economiche, alla luce dell'art. 63 TFUE.

  • Art. 27, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (comma 3) - ritenute sui dividendi

    «La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti... L'aliquota è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio... I soggetti non residenti... hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero."

    Regola la disciplina delle ritenute interne; la Corte ha sottolineato che la disposizione nazionale va interpretata coerentemente con la Convenzione e con il diritto UE, e che la disciplina convenzionale si innesta sulla norma interna, ma non esclude il controllo di compatibilità con le libertà UE.

  • Art. 9 legge 23 marzo 1983, n. 77 (istituzione e disciplina dei fondi comuni) - estratto

    «I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi... Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva..."

    Disciplina il regime fiscale dei fondi comuni italiani (imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione). La Corte ha usato questa norma per evidenziare la diversa modalità di imposizione rispetto alla ritenuta del 15% applicata al fondo estero, ai fini della comparazione di trattamento.

  • Art. 31 Convenzione di Vienna (interpretazione dei trattati)

    La Corte richiama il canone della buona fede e l'interpretazione del trattato alla luce dell'oggetto e dello scopo: l'art. 10 della convenzione va interpretato in modo coerente con i principi del diritto internazionale e del diritto UE, senza travolgere il significato della norma pattizia.

Massime di principio

  • Il diritto UE (art. 63 TFUE) prevale nel vietare trattamenti fiscali nazionali o convenzionali che, di fatto, discriminano i soggetti stabiliti in altri Stati membri; i giudici nazionali devono verificare la compatibilità e, se necessario, interpretare adeguativamente le norme convenzionali e nazionali.
  • Se un fondo residente beneficia di un regime fiscale più favorevole (esenzione o aliquota diversa) per ragioni oggettive previste dalla legge, un fondo non residente nelle medesime condizioni sostanziali non può subire un trattamento più gravoso salvo giustificazioni stringenti ammesse dalla giurisprudenza comunitaria.
  • L'onere della prova non può essere posto in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente gravoso per il contribuente non residente il godimento di vantaggi fiscali: lo Stato può richiedere prove, ma devono essere ragionevoli e adeguate a verificare i requisiti sostanziali.
  • La convenzione contro le doppie imposizioni (art. 10 o simili) fissa limiti massimi all'imposizione ma non esclude che, alla luce del diritto UE, si applichino aliquote o esenzioni più favorevoli se ciò è necessario per evitare discriminazioni.
  • La giustificazione basata sulla 'coerenza del sistema fiscale interno' è ammessa in via restrittiva e solo se sussiste un nesso diretto e preciso tra la concessione di un vantaggio e un onere fiscale compensativo; il mero rischio di perdita di gettito non basta.
  • Il giudice nazionale può decidere direttamente nel merito (senza rinvio pregiudiziale) quando i principi di diritto UE e la normativa interna consentono una soluzione immediata; il rinvio alla Corte di giustizia è necessario solo se è indispensabile per l'interpretazione del diritto dell'Unione.

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