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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02668/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse priva di specificità e non confrontasse adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata, giudicata logicamente corretta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo edittale della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione fossero censurati e non consentiva di individuare compiutamente i rilievi formulati, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione chiara degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; in mancanza, il ricorso è inammissibile perché non consente al giudice di individuare e scrutinare compiutamente le doglianze.

  • art. 640 c.p. (non citato)

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, determinato e autosufficiente quanto basta a consentire l'esatta individuazione della censura e il controllo di legittimità.
  • La doglianza che si limiti a contestare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare quali passaggi siano erronei o lacunosi, è inammissibile.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la motivazione già resa dal giudice di merito; se tale motivazione è logicamente congrua e il ricorso non indica concreti elementi di critica, l'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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