Cassazione Penale, Sentenza n. 29892/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per truffa e falso in certificazioni amministrative. L'imputato contestava: 1) omessa motivazione sul diniego della rinnovazione istruttoria richiesta per una perizia grafica sui permessi di circolazione; 2) vizio di motivazione nella valutazione della credibilità del teste RIGOLDI; 3) errata valutazione dei riscontri documentali (matrici e assegni) prodotti dalle parti civili; 4) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisionali senza adeguato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato, nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio (indicativa di scarse risorse).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi tre motivi, confermando l'affermazione di responsabilità penale in modo irrevocabile. Ha invece ritenuto fondato il quarto motivo: essendo emersi elementi (l'ammissione al gratuito patrocinio) che potevano far dubitare della capacità dell'imputato di soddisfare la condizione imposta per la sospensione condizionale, il giudice d'appello doveva effettuare un motivato apprezzamento delle sue condizioni economiche. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alle statuizioni sulla sospensione condizionale della pena e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio su quel punto. Condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali del grado verso le parti civili.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiama la forma di trattazione del ricorso (disposizioni emergenziali sul processo, es. modalità telematiche o semplificate) senza incidenza sul merito della decisione.
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove
Stabilisce i limiti e le condizioni per la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la rinnovazione è eccezionale e necessaria solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rifiuto può essere motivato anche implicitamente nella struttura argomentativa della decisione.
Principio giurisprudenziale su sospensione condizionale della pena e condizioni economiche
Richiamate varie pronunce di legittimità (es. Sez. 2, Sent. n. 26958 del 24/07/2020; Sez. 6, Sent. n. 1867 del 06/10/2020; Sez. 5, Sent. n. 3187 del 26/10/2020)
La giurisprudenza consolidata richiede che il giudice, pur non dovendo sempre accertare preventivamente le condizioni economiche dell'imputato, effettui un motivato apprezzamento quando dagli atti emergono elementi che facciano dubitare della capacità di adempiere alla condizione (tra cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). In assenza di tale apprezzamento, la statuizione sulla sospensione subordinata al risarcimento può essere annullata e rinviata.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (es. perizia grafica) è discrezionale e deve essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere sulla base degli atti; il rigetto può essere motivato implicitamente se la motivazione d'appello mostra che gli elementi in atti sono sufficienti.
- Le impugnazioni che si limitano a una critica frazionata e atomistica delle prove senza indicare errori logici o omissioni decisive nella valutazione di merito sono spesso inammissibili: la Corte valuta l'insieme coordinato degli elementi probatori.
- La credibilità di un teste può essere valutata dal giudice sulla base della coerenza delle dichiarazioni con il quadro probatorio complessivo; la mancata contestazione formale di singoli elementi da parte dell'imputato può rafforzare la valutazione negativa sulla sua ricostruzione.
- Quando la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di somme (provvisionali o risarcimento), il giudice deve considerare le condizioni economiche dell'imputato se dagli atti emergono elementi che fanno dubitare della sua capacità di adempiere (es. ammissione al gratuito patrocinio); l'omissione di tale valutazione può comportare annullamento e rinvio.
- In fase di cassazione la Corte non riesamina liberamente le risultanze di fatto se la motivazione di merito è logicamente coerente e non viziosa; i profili di merito sono sindacabili solo se sussistono vizi di logica, contraddittorietà o omissioni decisive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →