Cassazione Penale, Sentenza n. 36474/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal 3/05/2020 al 22/12/2020 (custodia cautelare in carcere e poi ai domiciliari) nell'ambito di un procedimento per il reato di cui agli artt. 56-575 c.p. (colpo con coccio di bottiglia che avrebbe cagionato lesioni a Fernandez Carlos Javier Charcape). Il ricorrente era stato assolto con sentenza del GUP del 22/12/2020 per un quadro probatorio incerto e con motivazione che non escludeva la legittima difesa. La Corte della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo ostativa la colpa grave del ricorrente per tre profili: 1) partecipazione a un violento scontro fisico con elementi di reciprocità; 2) iniziale menzogna ai carabinieri negando di chiamarsi "Enrique"; 3) tentativo di pulire un coltello con presunte tracce ematiche. Il ricorrente ha contestato la valutazione della colpa grave (sostenendo, tra l'altro, che il tentativo di pulire il coltello non sussisteva, dato che sulla perizia risultò assente sangue sul coltello) e ha censurato il mancato tempestivo accertamento delle tracce ematiche sul coccio di bottiglia, che avrebbe potuto accelerare la scarcerazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha precisato i criteri di valutazione del giudice della riparazione (verifica ex ante se la condotta del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, senza sostituirsi alla cognizione sulla responsabilità penale) e ha ritenuto che, pur non potendo valorizzare il profilo relativo al presunto tentativo di pulire il coltello (smentito dalla perizia), restassero comunque elementi idonei a fondare la ritenuta colpa grave: la partecipazione provata alla violenta colluttazione con elementi di reciprocità e la menzogna agli operanti sulla propria identità. La Corte ha richiamato la distinzione tra silenzio difensivo e dichiarazione mendace, ritenendo che il mendacio, se causalmente rilevante per la restrizione della libertà, incida sulla valutazione della colpa grave. Quanto alla delayed perizia sul sangue del coccio di bottiglia, la Corte ha ritenuto che l'assoluzione del GUP non fosse fondata su quelle risultanze peritali e che dunque il ritardo dell'accertamento non dimostrasse che la detenzione fosse ingiusta per questo motivo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di spese in favore del Ministero, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ricorda che, ai fini della riparazione, il giudice deve valutare ex ante se la condotta del detenuto abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse; non occorre accertare la responsabilità penale, ma solo se il comportamento abbia aggravato o reso plausibile la decisione cautelare.
art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)
La modifica normativa è richiamata per spiegare il quadro interpretativo attuale: la giurisprudenza distingue il silenzio difensivo dalla menzogna e ritiene che la falsa prospettazione di fatti possa rilevare ai fini della colpa grave ostativa alla riparazione, se causalmente rilevante per l'adozione della misura cautelare.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (facoltà di non rispondere)
Richiamata implicitamente nella distinzione tra esercizio del diritto di non rispondere e dichiarazione mendace: il silenzio è tutelato, ma fornire una versione deliberatamente falsa non è assimilabile e può integrare comportamento ostativo.
artt. 56 e 575 c.p.
Norme penali relative all'ipotesi di reato contestata nell'originario procedimento (art. 56 tentativo; art. 575 omicidio). Qui richiamate per inquadrare il tipo di accusa, ma non determinanti nella decisione sulla riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del detenuto abbia creato l'apparenza della fondatezza delle accuse: non si tratta di riesaminare la responsabilità penale ma di verificare se il comportamento abbia reso plausibile la restrizione della libertà.
- Non possono essere valorizzati ai fini ostativi fatti che il giudice di merito abbia definitivamente escluso o che risultino non provati: elementi smentiti dal processo non devono costituire base per negare la riparazione.
- La menzogna deliberata dell'indagato agli organi investigativi (es. dichiarare un falso nome) è diversa dal diritto al silenzio e può essere valutata come comportamento che contribuisce alla colpa grave se ha inciso causalmente sulla decisione cautelare.
- La semplice fuga o la reticenza possono non essere ostative se spiegate come strategie difensive per evitare un'ingiusta incriminazione; tuttavia, se inserite in un quadro probatorio che già evidenzia coinvolgimento e elementi gravi (es. partecipazione a colluttazione con armi), possono aggravare la valutazione e giustificare il rigetto della riparazione.
- Il ritardo negli accertamenti tecnici (es. perizie ematiche) non determina automaticamente il diritto alla riparazione: va valutato se l'esito di tali accertamenti è stato determinante per l'assoluzione o per la revoca della misura; se l'assoluzione non si fonda su quelle risultanze, il ritardo da solo non è sufficiente a provare l'ingiustizia della detenzione.
- Per ottenere la riparazione è necessario dimostrare il nesso causale tra la condotta del ricorrente e la decisione cautelare: comportamenti che concreatamente hanno contribuito a creare un quadro indiziario grave possono escludere l'indennizzo anche in caso di successiva assoluzione.
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