Cassazione Civile, Ordinanza n. 31904/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria di due successioni ab intestato. In relazione alla successione materna, alcuni coeredi sostenevano che l'acquisto di un immobile da parte di una coerede fosse in realtà riconducibile a una donazione indiretta della madre, perché la de cuius aveva prelevato somme dal proprio conto poco prima dell'acquisto e la figlia non avrebbe avuto mezzi propri sufficienti. Inoltre, si contestava il prelievo, poco prima della morte della madre, dell'intero saldo di un conto corrente cointestato con la de cuius, ritenendo che la coerede avesse trattenuto anche la quota appartenente alla madre e quindi caduta in successione. I motivi di ricorso denunciavano, da un lato, violazione delle norme sulla donazione indiretta e sull'apprezzamento presuntivo della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato indizi decisivi (rapporto di parentela, vicinanza temporale, assenza di risorse della beneficiaria) e dovesse, in subordine, qualificare la dazione come donazione diretta nulla per difetto di forma; dall'altro lato, violazione delle norme sulla cointestazione del conto e sulla prova della provvista, deducendo che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare documenti bancari dai quali risultava che il conto era stato alimentato solo dalla de cuius e che quindi la presunzione di contitolarità era superata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui non era stata provata, nemmeno per presunzioni gravi, precise e concordanti, né l'effettiva trasmissione del denaro dalla madre alla figlia né l'animus donandi, sicché non poteva ravvisarsi una donazione indiretta dell'immobile. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che la cointestazione del conto genera una presunzione di contitolarità superabile con prova contraria, e che la sentenza impugnata non aveva esaminato la documentazione bancaria potenzialmente idonea a dimostrare che la provvista fosse esclusivamente della de cuius; pertanto la decisione è stata cassata con rinvio in relazione a tale capo, affinché il giudice del rinvio rivaluti la provenienza delle somme e la ripartizione del saldo. Il giudizio, quindi, si conclude con accoglimento parziale del ricorso.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
consente la censura per violazione di legge e per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte distingue tra critica alla falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e mera rivalutazione del fatto.
art. 782 c.c.
richiamato in relazione alla forma della donazione diretta e alla dedotta nullità per vizio di forma.
art. 783 c.c.
richiamato come norma sulla forma della donazione di modico valore / per relationem nel motivo, in combinazione con l'art. 782 c.c.
art. 1367 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
richiamato a sostegno dell'onere probatorio della parte che invoca la donazione indiretta e, nel secondo motivo, della prova contraria alla presunzione di contitolarità del conto.
art. 2727 c.c.
richiamato nel motivo e nel ragionamento della Corte sulle presunzioni semplici come inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
art. 2728 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma la decisione ruota soprattutto sull'art. 2729 c.c.
art. 2729 c.c.
la Corte ribadisce che le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il controllo di legittimità è ammissibile quando si deduca falsa applicazione dei relativi criteri o omesso esame di fatti decisivi.
art. 48 della legge n. 89/2013
richiamato nel primo motivo, senza che dal testo emerga un ruolo decisivo nella motivazione.
art. 28 della legge notarile
invocato in via subordinata per sostenere la nullità della pretesa donazione diretta di denaro per difetto di forma.
art. 1298 c.c.
nei rapporti interni tra cointestatari il debito/credito solidale si divide in quote uguali solo se non risulta diversamente; se la provvista è di uno solo, l'altro non può vantare diritti sul saldo nel rapporto interno.
art. 1854 c.c.
la cointestazione del conto attribuisce solidarietà verso la banca e fonda una presunzione di contitolarità del saldo, superabile con prova contraria.
Massime di principio
- Chi invoca la collazione di una donazione indiretta deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, inclusi il nesso tra dazione e acquisto e lo spirito di liberalità; non basta la sola parentela tra disponente e beneficiario, né la mera vicinanza temporale tra prelievo e acquisto.
- La donazione indiretta dell'immobile ricorre solo quando la somma di denaro sia stata erogata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene; se manca tale finalizzazione, può prospettarsi al più una donazione diretta del denaro, con le relative conseguenze di forma.
- La valutazione delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. è corretta solo se il giudice seleziona indizi gravi, precisi e concordanti e li valuta complessivamente; è censurabile in cassazione il ragionamento presuntivo fondato su dati meramente ipotetici o su fatti che non soddisfano quei requisiti.
- La censura per violazione dell'art. 2729 c.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto: per integrare una falsa applicazione della norma occorre indicare in che modo il ragionamento presuntivo abbia violato i parametri di gravità, precisione o concordanza.
- La cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità del saldo, ma tale presunzione è superabile con prova contraria, anche presuntiva, ove risulti che la provvista apparteneva a uno solo dei cointestatari.
- Nei rapporti interni tra cointestatari, se il saldo attivo deriva da somme di pertinenza di uno solo di essi, l'altro non può pretendere diritti sul saldo medesimo, nonostante la solidarietà verso la banca.
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