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Sentenza

Sentenza n. 3968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di una serra e di un gazebo e contro l’archiviazione e improcedibilità dell’istanza di regolarizzazione della serra

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e conduttore)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR deducendo error in judicando, violazione della normativa procedimentale, omessa pronuncia ed eccesso di potere per sproporzione e travisamento dei presupposti. In particolare, hanno sostenuto che l’ordinanza di demolizione della serra non avrebbe potuto essere adottata prima della definizione dell’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Campania n. 13/2010. Hanno inoltre dedotto che l’archiviazione dell’istanza, motivata con la mancata integrazione documentale, era illegittima perché la richiesta di integrazione del Comune non era mai stata validamente notificata al destinatario, essendo l’indirizzo risultato inesistente. Quanto al gazebo, gli appellanti hanno riferito di avere già adempiuto all’ordine di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo annullando sia l’ordinanza di demolizione sia il provvedimento di archiviazione e improcedibilità dell’istanza di regolarizzazione. Il Collegio ha accertato documentalmente che la richiesta comunale di integrazione non era stata notificata al destinatario, poiché l’indirizzo era inesistente. In assenza di prova della comunicazione, l’amministrazione non poteva imputare agli interessati la mancata integrazione della domanda, né dichiarare archiviata o improcedibile l’istanza. Poiché la domanda di regolarizzazione era stata presentata ai sensi della legge regionale Campania n. 13/2010, il Comune avrebbe dovuto esaminarla prima di adottare la demolizione. Gli atti sono stati quindi ritenuti illegittimi per travisamento dei presupposti e violazione di legge. Il Comune dovrà rivalutare ora per allora l’istanza di regolarizzazione, potendo richiedere, ove necessario, le integrazioni documentali necessarie. Gli ulteriori motivi d’appello sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l.r. Campania 22 novembre 2010, n. 13

    gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 e dalla legge regionale 21 marzo 1996, n. 7, mediante istanza al Sindaco, presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

    La disposizione impone la valutazione dell’istanza di regolarizzazione degli impianti serricoli presentata nei termini prima dell’adozione di misure demolitorie; l’amministrazione non può definire negativamente la pratica per mancata integrazione documentale se la richiesta di integrazione non è stata validamente comunicata all’interessato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate con il primo motivo d’appello; la sentenza non svolge una specifica autonoma interpretazione della norma.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate con il primo motivo d’appello; la sentenza non svolge una specifica autonoma interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando un privato abbia presentato un’istanza di regolarizzazione prevista dalla legge regionale per un impianto edilizio o serricolo, l’amministrazione non può adottare l’ordinanza di demolizione senza aver previamente definito l’istanza.
  • L’archiviazione o l’improcedibilità di un’istanza per mancata integrazione documentale presuppone che la richiesta di integrazione sia stata validamente comunicata all’interessato; in mancanza di prova della comunicazione, l’omissione non può essere imputata al richiedente.
  • L’adozione di un provvedimento repressivo fondato sulla mancata integrazione di una pratica amministrativa è illegittima per travisamento dei presupposti quando l’amministrazione non dimostri di avere portato la richiesta di integrazione a conoscenza del destinatario.
  • Anche dopo l’annullamento degli atti, l’amministrazione conserva il potere-dovere di rivalutare l’istanza di regolarizzazione secondo la situazione esistente al momento della sua presentazione, potendo richiedere le integrazioni documentali necessarie mediante una comunicazione validamente effettuata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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