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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) della graduatoria finale di merito pubblicata il 7 novembre 2025, relativa all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale DEA II dell’ASL di Latina, indetto con deliberazione n. 1008 del 3 settembre 2025; 2) dei verbali della commissione giudicatrice nn. 1 del 22 settembre 2025, 2 del 3 novembre 2025, 3 del 4 novembre 2025, recanti la valutazione dei titoli e del curriculum del controinteressato; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e verbali della commissione relativi alla procedura per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale DEA II dell'ASL di Latina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito pubblicata il 7 novembre 2025, i verbali della commissione giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli e del curriculum del controinteressato e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il ricorso prospettava anche profili concernenti la riservatezza dei dati personali. Il giudice ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa sulle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, in base all'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, ritenendo superato il carattere essenzialmente fiduciario che in passato aveva fondato la giurisdizione ordinaria. Quanto alla cautela, il ricorrente contestava la corretta interpretazione delle clausole della lex specialis e deduceva l'illegittimità degli atti anche in relazione ai profili di riservatezza dei dati personali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Ha respinto la domanda cautelare perché non ravvisava un evidente fumus boni iuris: la lettura delle clausole della lex specialis prospettata dal ricorrente non appariva corretta e i profili di riservatezza dei dati personali dedotti erano ritenuti irrilevanti ai fini della legittimità degli atti impugnati. Ha inoltre escluso manifestamente il periculum in mora, rilevando che le ragioni del ricorrente avrebbero potuto trovare eventuale adeguato ristoro nella decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, per euro 800,00 oltre accessori, in favore ciascuno dell'ASL resistente e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    Le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, avendo perso il carattere essenzialmente fiduciario, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo; la giurisdizione non può essere frazionata tra le diverse fasi del procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, disciplinate dall'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, rientrano nella giurisdizione amministrativa quando hanno perso il carattere essenzialmente fiduciario proprio delle precedenti procedure; la giurisdizione non può essere frazionata in relazione alle singole fasi del procedimento.
  • In sede cautelare, l'assenza di un evidente fumus boni iuris, derivante dalla non corretta interpretazione delle clausole della lex specialis, giustifica il rigetto della domanda di sospensione degli atti della procedura selettiva.
  • I profili di riservatezza dei dati personali dedotti nel ricorso non incidono sulla legittimità degli atti impugnati quando risultano irrilevanti rispetto alle censure cautelari esaminate dal giudice.
  • Il periculum in mora non sussiste quando l'eventuale pregiudizio allegato può trovare adeguato ristoro nella decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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