Cassazione Civile, Ordinanza n. 40725/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di accesso presso l'azienda, aveva rideterminato per il 2006 il reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, contestando: la presenza di documentazione extracontabile qualificata come contabilità "in nero"; la mancanza di un listino ufficiale dei prezzi; l'omessa indicazione, negli studi di settore, di un'autovettura acquistata nel 2005 e annotata nel registro dei beni ammortizzabili; l'assoggettamento a IVA di alcune prestazioni rese nell'ambito dell'attività funebre, in particolare l'allestimento delle epigrafi sulle lapidi e la fornitura dei "ricordini" del defunto. In cassazione deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 10 n. 27 e 12 d.P.R. 633/1972, sostenendo che tali prestazioni fossero proprie o comunque accessorie al servizio funebre e dunque esenti IVA; 2) violazione dell'art. 1, comma 17, L. 296/2006, per avere la sentenza ritenuto non corretta la compilazione degli studi di settore, benché l'autovettura fosse stata ricompresa nei valori dichiarati e vi fosse il diritto al cd. premio di fedeltà; 3) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il file "preventivi" utilizzato come base dell'accertamento fosse stato creato nel 2007, quindi dopo l'annualità accertata, e che il valore del cespite fosse stato in realtà indicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le esenzioni IVA sono di stretta interpretazione e le prestazioni relative a epigrafi e "ricordini" non rientrano nelle prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri né possono qualificarsi come accessorie, mancando un nesso funzionale necessario con l'operazione principale. Ha respinto il secondo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto la mancata indicazione dell'autovettura nello studio di settore, con conseguente legittimità della rettifica per incongruità; la doglianza del ricorrente si risolveva in una contestazione del fatto, non della norma. Ha respinto anche il terzo motivo perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente sulla sussistenza di plurimi indizi per l'accertamento analitico-induttivo, e la circostanza che il file dei preventivi fosse del 2007 non era decisiva, restando comunque accertata la mancanza, nel 2006, di un listino ufficiale e la genericità delle fatture. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Il ricorrente lo invocava per denunciare errori di diritto; la Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non una diversa lettura del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è configurabile solo in presenza di omissione di un fatto storico decisivo o di motivazione apparente/manifesta, non per un mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 10, n. 27, d.P.R. 633/1972
prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri
La disposizione agevolativa è di stretta interpretazione; l'esenzione si applica solo alle prestazioni strettamente attinenti ai servizi funebri e non a servizi ulteriori o diversi.
art. 12, d.P.R. 633/1972
prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi
Le prestazioni accessorie devono avere funzionalità necessaria, integrare o completare l'operazione principale, formare un tutt'uno con essa ed essere effettuate direttamente dal medesimo soggetto o per suo conto e a sue spese.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
accertamento analitico-induttivo
L'accertamento è legittimo sulla base di elementi indiziari plurimi e convergenti che rendano inattendibile la contabilità o incomplete le dichiarazioni.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
La rettifica è consentita quando emergano elementi che rendano inattendibile la dichiarazione e giustifichino la ricostruzione induttiva dei ricavi/volume d'affari.
art. 1, comma 17, L. 296/2006
rettifiche sulla base di presunzioni semplici
La preclusione alla rettifica per i contribuenti congrui agli studi di settore non opera quando risulti, in fatto, la mancata indicazione di componenti rilevanti o comunque l'inattendibilità dei dati dichiarati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo se dovuto.
art. 2, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
ciascuna operazione in tema di IVA deve essere considerata come autonoma e indipendente
L'autonomia delle operazioni IVA è la regola; l'accessorietà costituisce eccezione e va interpretata restrittivamente.
art. 78, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE
Le spese accessorie concorrono alla base imponibile; la norma è richiamata per confermare i criteri di individuazione dell'accessorietà in ambito IVA.
art. 33 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel contesto dei poteri di controllo e verifica dell'amministrazione finanziaria sulle scritture contabili.
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative o di esenzione in materia tributaria sono di stretta interpretazione: non possono essere estese analogicamente né applicate oltre i casi espressamente previsti.
- Ai fini IVA, una prestazione è accessoria solo se è strumentale e necessaria rispetto all'operazione principale, integra o completa quest'ultima e non costituisce un fine autonomo per il destinatario.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede la totale omissione di un fatto storico decisivo, non essendo sufficiente contestare la completezza o la persuasività della motivazione.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'Ufficio dispone di plurimi indizi gravi e convergenti che rendono inattendibili i dati dichiarati, anche se uno solo degli indizi viene contestato dal contribuente.
- In tema di studi di settore, la tutela del contribuente congruo non opera se l'Amministrazione dimostra in fatto l'omessa indicazione di elementi rilevanti o l'alterazione dei valori dichiarati.
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