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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifiche a mezzo Pec - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di atti processuali notificati a mezzo PEC ritenute invalide perché effettuate prima dell'avvio sperimentale delle notifiche via PEC nel processo tributario. La questione verteva sulla validità delle notifiche telematiche effettuate anteriormente al 1 dicembre 2015 e sulla possibilità di sanatoria di tali notifiche.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le notifiche a mezzo PEC degli atti del processo tributario sono ammesse in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 e soltanto dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria (ai sensi del D.M. 4 agosto 2015, art. 16). Le notifiche effettuate anteriormente a tale data sono state dichiarate inesistenti e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue la nullità degli atti non validamente notificati e l'inefficacia della decorrenza dei termini prodotta da tali notifiche irregolari.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 16-bis, comma 3

    La norma disciplina le modalità di notificazione nel processo tributario e pone limiti e condizioni per l'uso di strumenti telematici; è stata interpretata nel senso che l'uso della PEC è soggetto a specifiche previsioni temporali e territoriali.

  • D.M. 4 agosto 2015, art. 16

    Stabilisce l'avvio sperimentale delle notifiche a mezzo PEC nel processo tributario a decorrere dal 1 dicembre 2015 e limitatamente alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria; sulla base di tale decreto le notifiche anteriori a quella data si considerano invalide.

  • D.M. 23 dicembre 2013

    Riferimento normativo riguardante disposizioni tecniche/organizzative sulle notifiche telematiche; nel quadro interpretativo è stato ritenuto non sufficiente a legittimare notifiche PEC nel processo tributario anteriori all'avvio sperimentale previsto dal DM 2015.

  • Cass. Ord. 17941/16

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata per confermare il principio che le notifiche via PEC effettuate prima della data e del territorio di avvio sperimentale sono inesistenti e non sanabili.

Massime di principio

  • Verificare sempre la decorrenza temporale e l'ambito territoriale di efficacia delle disposizioni che abilitano specifiche modalità di notificazione (es. PEC): se la notifica è antecedente alla data di efficacia o fuori dall'ambito territoriale previsto, è nulla.
  • La nullità di una notifica invalida comporta che i termini processuali non sono fatti decorrere da quella notifica e l'atto notificato può essere annullato per difetto di giurisdizione di notifica.
  • La nullità per mancanza dei presupposti temporali/territoriali per l'uso della PEC è insuscettibile di sanatoria: occorre una nuova e valida notificazione secondo le regole vigenti.
  • In caso di notifica telematica contestata, l'onere probatorio circa la validità della modalità e della data di notificazione grava sull'amministrazione che ne ha fatto uso; controllare documentazione tecnica e normativa di riferimento.
  • Prima di adottare iniziative difensive, verificare se successivamente alla notifica irregolare sia stata eseguita una regolare notificazione che possa comunque sanare la posizione procedimentale.

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