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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8478/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per errata applicazione della legge penale con riferimento al reato di lesioni colpose: il ricorrente contestava che per le lesioni ascritte al capo 2 non risultava depositata la querela della persona offesa Rebellato Antonella, sostenendo che quest'ultima era presente solo in occasione della denuncia/querela per minacce sporta dal marito Celli Vincenzo (capo 1). Denunciava inoltre la mancata motivazione del Giudice di Pace su tale punto, nonostante le argomentazioni difensive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai fini della validità della querela, non siano necessarie formule sacramentali: è sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire penalmente. Dagli atti risultano le denunce/querela di entrambe le persone offese in data 18/07/2015 integrate il 23/07/2015, con contenuti tali da manifestare la volontà punitiva e da consentire l'avvio delle indagini. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019 (dep. 02/05/2019) Rv. 275912

    Conferma che per la validità della querela non sono richieste formule sacramentali; è sufficiente la denuncia dei fatti unitamente alla manifestazione chiara della volontà della persona offesa di perseguire penalmente.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011 (Bozzetto) Rv. 251439

    Sottolinea che la forma non prevale sulla sostanza: la denunzia/querela dettagliata e orientata alla punizione del colpevole è idonea a soddisfare il requisito della querela.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013 (dep. 2014) C. Rv. 258876

    Afferma che la presentazione di una denuncia integrativa che documenta chiaramente la volontà punitiva della persona offesa rende valida la querela anche se non espressa con formule rituali.

Massime di principio

  • La querela non richiede formule sacramentali: conta la sostanza (denuncia e chiara volontà di perseguire penalmente) più che la forma.
  • Una denuncia dettagliata che indica fatti, profili di colpa e mezzi di prova può integrare la querela e rendere perseguibile penalmente il fatto.
  • In sede di impugnazione è importante documentare con atti processuali l'assenza o la presenza della querela; l'esistenza di denunce con data certa spesso è decisiva.
  • La Corte di Cassazione valuta l'ammissibilità dei ricorsi anche sul piano della regolarità formale della querela: ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono essere condannati alle spese e a sanzioni economiche (es. Cassa delle Ammende).
  • Chi contesta la validità della querela deve produrre elementi probatori chiari e specifici; l'assenza di tali elementi rende difficoltosa la riforma della decisione di merito.

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