Cassazione Penale, Ordinanza n. 05477/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva ritenuto legittimo il controllo sulla corrispondenza e il conseguente non inoltro/negata consegna di una missiva. Dalla motivazione emerge che il tribunale aveva fondato la decisione su elementi concreti idonei a far dubitare ragionevolmente che il contenuto effettivo della lettera corrispondesse a quanto risultava dalla mera lettura del testo o delle immagini, pur in presenza di alcuni refusi riconoscibili come tali. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare tale valutazione di merito e la sufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza si fosse correttamente conformato al principio giurisprudenziale in tema di controllo della corrispondenza del detenuto e che le doglianze prospettate fossero di fatto, perché dirette a rimettere in discussione un apprezzamento di merito puntualmente motivato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di controllo sulla corrispondenza del detenuto, il provvedimento di non inoltro o di mancata consegna può essere legittimamente fondato su elementi concreti che inducano un ragionevole dubbio sulla corrispondenza tra il contenuto apparente della missiva e il suo contenuto effettivo.
- Quando la decisione del giudice di sorveglianza dia conto in modo esauriente degli elementi posti a base del controllo, la censura in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale valutato è una doglianza di merito e non un vizio denunciabile in sede di legittimità.
- I refusi chiaramente riconoscibili nel testo della corrispondenza non sono di per sé decisivi a escludere la legittimità del controllo, se il giudice di merito ha motivato sulla base di ulteriori elementi concreti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
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