Corte di giustizia, Sentenza C-532/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 novembre 2023. — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca e Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj contro SC Westside Unicat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 53 - Prestazioni consistenti nel dare accesso a manifestazioni ricreative - Luogo delle prestazioni di servizi - Trasmissione di sessioni video interattive in streaming - Messa a disposizione di un locale e del materiale necessario alle riprese video di spettacoli nonché offerta di un’assistenza per fornire spettacoli di qualità. — Causa C-532/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la produzione di contenuti digitali erotici interattivi da parte di uno studio di videochat integri un servizio di accesso a manifestazioni ricreative ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA. La disposizione riguarda infatti le prestazioni che concedono al pubblico il diritto di accesso alla manifestazione, non i servizi necessari alla sua realizzazione o trasmissione. Di conseguenza, non rileva il luogo in cui si svolge la manifestazione ai sensi di tale articolo e la seconda questione è rimasta assorbita.
IVA: l'articolo 53 della direttiva 2006/112 non si applica ai servizi di uno studio di videochat consistenti nella produzione di contenuti digitali erotici interattivi destinati alla trasmissione su piattaforma web.
La questione giuridica
Se i servizi forniti da uno studio di registrazione di videochat, consistenti nel realizzare contenuti digitali sotto forma di sessioni video interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, rientrino nell'articolo 53 della direttiva 2006/112 come servizi di accesso a manifestazioni ricreative; in caso affermativo, quale sia il luogo della prestazione ai fini IVA.
Principio di diritto
L'articolo 53 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che si applica solo alle prestazioni che commercializzano presso i clienti il diritto di accesso a una manifestazione ricreativa, e non ai servizi di uno studio di registrazione che produce contenuti digitali in forma di videochat erotiche interattive per renderli disponibili a un gestore di piattaforma che poi li trasmette ai propri clienti; tali servizi, quindi, non sono soggetti alla regola speciale del luogo di imposizione di cui a tale articolo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/8/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013
- Direttiva (UE) 2022/542
- Articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 54 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 398 della direttiva 2006/112/CE
IVA e videochat erotiche interattive: esclusione dell'articolo 53 della direttiva 2006/112
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in materia di IVA e riguarda la qualificazione territoriale dei servizi resi da uno studio di registrazione di videochat a favore di una piattaforma Internet. La questione centrale è se tali prestazioni rientrino nella regola speciale del luogo di imposizione prevista per i servizi di accesso a manifestazioni ricreative.
Fatti e procedimento principale
La Westside Unicat, società stabilita in Romania, gestiva uno studio di registrazione video e forniva servizi alla StreamRay USA Inc., titolare della piattaforma web tramite cui venivano trasmesse sessioni video interattive a carattere erotico con modelli. L'amministrazione fiscale rumena ha ritenuto che i servizi della Westside Unicat fossero imponibili in Romania ai sensi dell'articolo 278, paragrafo 6, lettera b), del Codice tributario rumeno, che recepisce l'articolo 53 della direttiva 2006/112.
A seguito di accertamento per il periodo 1 settembre 2019 - 30 giugno 2020, veniva richiesto un supplemento IVA. Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, mentre l'autorità fiscale proponeva appello dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l'articolo 53 della direttiva 2006/112 si applichi ai servizi forniti da uno studio di videochat consistenti nella realizzazione di sessioni erotiche interattive filmate e trasmesse in streaming;
- in caso di risposta positiva, quale fosse il "luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente" ai fini del medesimo articolo.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- gli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112, che contengono le regole generali sul luogo delle prestazioni di servizi;
- l'articolo 53 della stessa direttiva, relativo all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini;
- l'articolo 54, che disciplina altre prestazioni connesse ad attività di tale natura;
- gli articoli 32, 33 e 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che precisano la nozione di servizi di accesso e di servizi accessori;
- il considerando 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013;
- la direttiva (UE) 2022/542, che ha poi introdotto nell'articolo 53 un inciso sulla presenza virtuale, non applicabile ratione temporis.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2006/112 distingue tra regola generale e regole speciali di localizzazione delle prestazioni di servizi, senza che vi sia un primato automatico degli articoli 44 e 45 sulle disposizioni speciali successive.
Richiamando la sentenza Geelen, la Corte osserva che sessioni video erotiche interattive possono costituire attività ricreative. Tuttavia, evidenzia che quella giurisprudenza si riferiva a una diversa norma di collegamento, allora contenuta nell'articolo 52 della direttiva 2006/112 e nella sesta direttiva, più ampia perché riferita alle attività ricreative in generale. L'articolo 53, invece, concerne specificamente i servizi di accesso a una manifestazione, cioè prestazioni che consentono al pubblico di entrare o partecipare alla manifestazione, non i servizi che ne permettono la realizzazione o la trasmissione.
Secondo la Corte, la nozione di "prestazioni per l'accesso a una manifestazione" implica servizi che intervengono a valle dell'organizzazione dell'evento e che commercializzano presso i clienti il diritto di accesso. Tale lettura è confermata dagli articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, nonché dall'articolo 33 bis e dal considerando 15 del regolamento n. 1042/2013, che richiamano la vendita o distribuzione di biglietti e il rapporto diretto con la persona che assiste alla manifestazione.
Applicando tali criteri, la Corte conclude che i servizi della Westside Unicat non concedono ai clienti il diritto di accesso alle sessioni video, né costituiscono servizi accessori a tale accesso. Essi sono invece prestazioni strumentali alla trasmissione dei contenuti da parte della piattaforma al proprio pubblico. Il fatto che lo studio possieda e utilizzi le attrezzature di ripresa non basta a trasformare la sua attività in una prestazione di accesso a una manifestazione.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 53 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, non si applica ai servizi forniti da uno studio di registrazione di videochat al gestore di una piattaforma Internet e consistenti nel realizzare contenuti digitali sotto forma di sessioni video interattive a carattere erotico da mettere a disposizione di tale gestore per la successiva trasmissione sulla piattaforma.
Portata pratica
Per gli operatori IVA, la decisione chiarisce che la regola speciale del luogo di imposizione per l'accesso a manifestazioni ricreative non si estende ai servizi upstream di produzione e fornitura dei contenuti digitali. La qualificazione dipende dalla funzione economica della prestazione: accesso alla manifestazione da un lato, mera produzione o supporto alla trasmissione dall'altro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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