Cassazione Civile, Ordinanza n. 29073/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 8, d.lgs. 286/1998; il Giudice di pace ha respinto l'opposizione e l'interessato ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che il decreto fosse privo di motivazione o comunque non avesse valutato le sue ragioni, nonostante l'espulsione fosse stata disposta per asserito difetto di valido permesso di soggiorno. Con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 10 Cost. per preteso divieto di refoulement, allegando una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine. Con il terzo ha lamentato la violazione dell'art. 4, lett. d), D.M. 18 novembre 2002 e la nullità del decreto per mancanza di sottoscrizione del Prefetto, sostenendo che la firma del funzionario fosse valida solo in presenza di attestazione di assenza o indisponibilità del titolare e che spettasse all'amministrazione provare la legittimità della delega.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché il giudice di merito aveva accertato che il decreto di espulsione era compiutamente motivato, con censura che pretendeva un riesame del fatto precluso in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo per novità della questione, non risultando dedotta nei gradi di merito; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il diritto di asilo è integralmente attuato attraverso status di rifugiato, protezione sussidiaria e permesso umanitario, senza residui margini di applicazione diretta dell'art. 10, terzo comma, Cost. Ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che il Viceprefetto può sottoscrivere il decreto di espulsione in forza di delega anche senza che nell'atto sia attestata l'assenza o l'impedimento del Prefetto, e che l'onere di dedurre e dimostrare l'eventuale insussistenza della delega grava sull'opponente, il quale non aveva attivato strumenti istruttori idonei. La Corte ha disposto nulla per le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'esenzione del processo.
Norme richiamate
art. 13, commi 2 e 8, d.lgs. 286/1998
norma fondante il decreto di espulsione impugnato; il provvedimento prefettizio è stato considerato legittimamente adottato nell'ambito della disciplina dell'immigrazione
art. 3, l. 241/1990
invocato per censurare la motivazione del decreto; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato la sufficienza della motivazione
art. 10 Cost.
la Corte richiama il principio per cui il diritto di asilo è integralmente attuato dalle forme di protezione previste dall'ordinamento, senza residua applicazione diretta in chiave processuale
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
indicato come parte della normativa esaustiva che disciplina le forme di protezione internazionale
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato come disposizione che completa il sistema di tutela dello straniero attraverso il permesso umanitario
art. 4, lett. d), D.M. 18 novembre 2002
invocato per contestare la validità della firma del provvedimento; la Corte ha ribadito la delegabilità della firma da parte del Prefetto
art. 213 c.p.c.
richiamato come strumento istruttorio che l'opponente avrebbe dovuto sollecitare per verificare la delega di firma
art. 23, comma 6, l. 24 novembre 1989, n. 689
richiamato quale ulteriore potere istruttorio del giudice nel procedimento oppositivo, utilizzabile per acquisire informazioni dall'amministrazione
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché il processo risultava esente
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla effettiva motivazione di un decreto amministrativo, se la censura si traduce in una richiesta di nuovo esame del contenuto dell'atto.
- La deduzione di violazioni costituzionali o sovranazionali deve essere tempestivamente prospettata nei precedenti gradi di giudizio; in cassazione è inammissibile la questione nuova non emergente dagli atti e dalla motivazione della decisione impugnata.
- Il diritto di asilo, nel sistema vigente, trova attuazione esclusivamente attraverso le forme tipizzate di protezione internazionale e umanitaria, senza che l'art. 10, terzo comma, Cost. operi come norma direttamente azionabile oltre tale disciplina.
- Il decreto prefettizio di espulsione non è invalido per il solo fatto che sia sottoscritto da un Viceprefetto o altro funzionario delegato, purché la delega sussista al momento dell'adozione dell'atto; non occorre che nell'atto sia espressamente indicata né che sia attestata l'assenza del Prefetto.
- Chi impugna un provvedimento amministrativo deducendo l'insussistenza della delega di firma ha l'onere di allegare e provare il fatto negativo o, quantomeno, di attivare gli strumenti istruttori disponibili per consentire l'accertamento; l'inerzia processuale lascia operare la presunzione di legittimità dell'atto.
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