Cassazione Civile, Ordinanza n. 34047/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la rideterminazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2005, assumendo che il calcolo dovesse essere riferito a 153 giornate lavorative anziché alle 143 giornate considerate dall'INPS. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda per carenza di prova del maggior numero di giornate di iscrizione negli elenchi del comune di residenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva illogicamente ritenuto non assolto l'onere probatorio nonostante avesse riconosciuto che il documento prodotto, una precedente sentenza del Tribunale di Foggia, era diretto ad accertare l'iscrizione per un numero di giornate più elevato; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita valutazione parziale delle prove, lamentando che la Corte non avesse considerato la mancata contestazione dell'allegazione da parte dell'INPS e la mancata impugnazione della sentenza prodotta come prova documentale; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla statuizione del primo giudice sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo l'omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva espressamente valutato e condiviso la decisione del primo giudice sull'irrilevanza probatoria del documento prodotto. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata sull'assenza nel documento di qualsiasi indicazione del numero di giornate di iscrizione accertate. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese, per l'esonero dichiarato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché non si confronta con la reale ragione della decisione, ossia l'inidoneità probatoria del documento prodotto.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è dichiarata inammissibile perché non incide sulla ratio decidendi.
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte non esamina nel merito la doglianza per difetto di confronto con la motivazione decisiva.
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice d'appello si era pronunciato, valutando e condividendo il primo giudice.
art. 380 bis c.p.c.
citato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 152 disp. att. c.p.c.
richiamato per l'esonero dalle spese processuali dichiarato dal ricorrente.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è sufficiente se la critica non evidenzia un errore di percezione o di utilizzo della prova, ma mira solo a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello esamini la questione e, anche sinteticamente, condivida la decisione del primo giudice sul punto.
- Un documento è inidoneo a fondare la prova di un requisito quantitativo quando non contenga alcuna indicazione specifica sul dato numerico rilevante per la pretesa azionata.
- Il ricorso per cassazione deve misurarsi con il fondamento effettivo della decisione impugnata; la mancata confutazione della ratio decidendi comporta l'inammissibilità della doglianza.
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