Cassazione Civile, Ordinanza n. 02377/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF fondato sul c.d. redditometro, emesso per due annualità d'imposta in ragione della disponibilità, da parte del contribuente, di un immobile adibito a residenza, due autoveicoli, un natante a vela e una motocicletta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, con rimodulazione del reddito presunto soprattutto in relazione alla barca; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la pretesa tributaria era stata annullata integralmente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e delle norme ministeriali sul redditometro, perché la CTR avrebbe illegittimamente depotenziato il valore indiziario dei beni indice, sostituendo una diversa valutazione di merito all'efficacia presuntiva riconosciuta dalla legge; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 22 d.l. 78/2010, perché la CTR avrebbe errato nel criterio di calcolo retrospettivo delle spese per incrementi patrimoniali, non potendo attribuire rilievo alle annualità pregresse secondo la disciplina applicabile; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe escluso la legittimità dell'accertamento per il biennio ritenendo che, una volta annullata la ripresa relativa al primo anno, venisse meno anche lo scostamento richiesto per il secondo anno ai fini del redditometro. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, che però restava assorbito/inammissibile per effetto del rigetto del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito sull'apprezzamento delle prove e dei beni indice, mentre in tema di redditometro l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre l'esistenza dei fattori-indice e spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva fondato la decisione su una duplice ratio, di cui una non censurata, e comunque aveva richiamato un orientamento giurisprudenziale sul periodo di accertamento. Ha infine respinto il terzo motivo nel merito, affermando che il requisito dello scostamento per almeno due periodi d'imposta, previsto ratione temporis dall'art. 38, integra un presupposto di legittimità del metodo sintetico e viene meno se, in giudizio, uno dei due accertamenti annuali è annullato. Il rigetto del ricorso principale ha comportato l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; non è stata applicata la disciplina del contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di fattori-indice di capacità contributiva; in tale schema l'Amministrazione non deve provare altro oltre l'esistenza degli indici, mentre il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Il requisito dello scostamento per almeno due periodi d'imposta, vigente ratione temporis, è presupposto di legittimità del metodo.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio: l'onere di superare la presunzione redditometrica grava sul contribuente, una volta dimostrati i fattori-indice dall'Ufficio.
D.M. 10 settembre 1992
È richiamato come fonte dei parametri indiziari del redditometro.
D.M. 19 novembre 1992
È richiamato come fonte dei parametri indiziari del redditometro.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
È invocato per contestare il criterio temporale dell'accertamento sintetico e il rilievo delle spese per incrementi patrimoniali in annualità pregresse/posteriori, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360 c.p.c.
La ricorrente ha denunciato violazioni di legge ai sensi del n. 3; la Corte ha però ritenuto parte dei motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è stato applicato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza dei beni o fattori-indice di capacità contributiva previsti dalla legge; incombe poi sul contribuente la prova contraria della insussistenza o della minore entità del reddito presunto.
- Le censure che mirano a sostituire una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del peso degli indici redditometrici non integrano un vizio di legittimità, ma tendono a una rivalutazione del merito e sono quindi inammissibili in cassazione.
- Quando una decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; l'omessa censura di una di esse rende inammissibile il motivo, anche se le altre risultassero fondate.
- Il requisito dello scostamento reddituale richiesto per la legittimità dell'accertamento sintetico deve sussistere secondo la disciplina applicabile ratione temporis; se, nel giudizio, viene meno uno dei periodi d'imposta che fondavano lo scostamento minimo, può cadere anche la legittimità del metodo per l'annualità residua.
- L'avviso di accertamento cristallizza la pretesa fiscale, ma la sua legittimità è verificata in sede giurisdizionale piena, ove il giudice può accertare se permangono i presupposti normativi del metodo sintetico.
- In presenza di un ricorso principale infondato o inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito o comunque inammissibile.
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