Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 548/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento -del Decreto del Ministero della Cultura -Segretariato Regionale per la Puglia- prot. n. 5974-A del 24 aprile 2025, limitatamente alla parte in cui si dichiara di interesse particolarmente importante il terreno di proprietà del ricorrente in Alberobello, in catasto al foglio di mappa 37, particella 452, con imposizione delle disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs. n.42/2004; -del sottostante parere della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia del 25 marzo 2025, atto non conosciuto; -della Relazione storico – artistica del 19 novembre 2024 a firma della Soprintendenza all’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari; di ogni atto presupposto e/o connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202501237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante del terreno di proprietà privata, con imposizione delle disposizioni di tutela del d.lgs. 42/2004

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Cultura ha dichiarato di interesse culturale, insieme al confinante Villaggio dei Trulli di proprietà comunale, anche il terreno di sua proprietà, censito alla particella 452. Ha dedotto la violazione degli artt. 10, comma 3, lett. d), e 13 del d.lgs. 42/2004, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione e illogicità manifesta, evidenziando che la stessa particella era stata sottoposta a verifica nel 2022, con esclusione dell'interesse culturale, e che nel contratto di compravendita del 2024 era stata indicata come priva di interesse culturale. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 810, 813, 817, 818, 832 e 834 c.c., sostenendo che l'Amministrazione avesse trattato il terreno come pertinenza del confinante villaggio, pur appartenendo i due beni a proprietari diversi e in assenza di una volontà del proprietario del terreno di destinarlo al servizio o all'ornamento del bene principale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato parzialmente il decreto, limitatamente al vincolo imposto sul terreno di proprietà del ricorrente. Ha respinto le censure relative all'assenza dei requisiti culturali, alla contraddittorietà dell'azione amministrativa e al difetto di motivazione. La relazione storico-artistica richiamata per relationem consentiva infatti di individuare le ragioni dell'interesse culturale: la pineta, considerata autonomamente, non presentava un autonomo interesse culturale, ma era stata ritenuta rilevante quale area verde complementare e accessoria del Villaggio dei Trulli. Tale connessione poteva spiegare anche il diverso esito rispetto alla verifica negativa del 2022, poiché solo successivamente era emerso il valore culturale del bene principale. Il TAR ha tuttavia ritenuto fondata la censura relativa alla pertinenzialità. La motivazione del vincolo si fondava sostanzialmente sull'accessorietà e complementarietà del terreno rispetto al villaggio, ma il vincolo pertinenziale, secondo la disciplina civilistica, richiede non solo una relazione oggettiva tra i beni, ma anche l'elemento soggettivo, ossia la volontà del proprietario o del titolare di un diritto reale su entrambi i beni di destinare quello accessorio al servizio o all'ornamento di quello principale. Nel caso concreto i beni appartenevano a proprietari diversi, il terreno era stato acquistato senza vincolo pertinenziale e non risultavano concreti segni esteriori della volontà del proprietario di imprimergli tale funzione. Non era quindi possibile fondare il vincolo culturale su una pertinenzialità inesistente e artificiosamente ricostruita dall'Amministrazione. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è esaminata con riguardo ai presupposti per la dichiarazione dell'interesse culturale; il TAR ritiene che il terreno possa essere valutato in rapporto funzionale al complesso culturale, ma annulla il vincolo perché tale rapporto è stato fondato su una pertinenzialità giuridicamente inesistente.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata in relazione alla dichiarazione dell'interesse culturale e alla motivazione del provvedimento di vincolo.

  • art. 810 c.c.

    Richiamato nel quadro delle norme civilistiche rilevanti per la qualificazione dei beni e dei rapporti tra bene principale e bene accessorio.

  • art. 813 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla disciplina civilistica dei beni.

  • art. 817 c.c.

    Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni, distinti ed autonomi, è necessario non solo l'elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma altresì l'elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati.

    La pertinenza richiede sia la destinazione oggettiva del bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, sia la volontà del titolare avente la disponibilità giuridica di entrambi i beni; tale volontà deve risultare da concreti segni esteriori.

  • art. 818 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui il bene pertinenziale segue il regime del bene principale, presupponendo però la valida costituzione del rapporto pertinenziale.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato a tutela delle facoltà del proprietario del terreno, non comprimibili sulla base di una pertinenzialità non validamente costituita.

  • art. 834 c.c.

    Richiamato nel quadro della tutela della proprietà e dei limiti pubblicistici alla sua compressione.

Massime di principio

  • Un vincolo culturale può prendere in considerazione la relazione funzionale tra un bene autonomamente privo di interesse culturale e un complesso di riconosciuto interesse culturale, ma la relazione deve essere adeguatamente istruita e motivata.
  • Quando l'Amministrazione modifica una precedente valutazione negativa di interesse culturale, il mutamento non è di per sé illegittimo se deriva da una diversa e successiva considerazione del bene principale e della relazione funzionale con il bene oggetto del vincolo; le ragioni del mutamento devono tuttavia essere ricavabili dal percorso istruttorio e motivazionale.
  • La pertinenzialità tra beni distinti richiede cumulativamente un elemento oggettivo, costituito dalla destinazione del bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, e un elemento soggettivo, costituito dalla volontà del titolare che abbia la disponibilità giuridica di entrambi i beni.
  • L'Amministrazione non può fondare un vincolo culturale sulla presunta accessorietà o complementarietà pertinenziale di un bene appartenente a un soggetto diverso dal proprietario del bene principale, quando manchi la volontà del titolare del bene accessorio e non risultino concreti segni esteriori della destinazione pertinenziale.
  • È illegittimo imporre un vincolo culturale su un bene autonomo facendo derivare artificiosamente le sue sorti da quelle di un bene principale, qualora il rapporto di pertinenzialità assunto come ragione fondante del vincolo non sussista secondo la disciplina civilistica.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturale
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.