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Ordinanza

Ordinanza n. 770/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1602/2024, pubblicata il 2 maggio 2024, confermata dalla sentenza emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 791/2025, pubblicata il 22 ottobre 2025; nonché, ove occorrer possa, per la declaratoria di nullità o inefficacia o in subordine per l’annullamento: - dell'atto del 9 dicembre 2025 n. 188 adottato dal Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181), avente ad oggetto il “procedimento "affidamento SIE s.p.a. coordinamento previsto dal CGARS 0791/2025 - constatazione dell'impossibilità giuridica di procedere alla fase di coordinamento per difetto degli atti presupposti indispensabili"”; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non noto, incluso l'avvio del procedimento del 5 agosto 2025 e i successivi atti meglio descritti nella narrativa di fatto, lesivi della posizione di SIE e Hydro Catania.

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di ottemperanza, nullità, inefficacia o annullamento. Considerato che gli atti sopravvenuti dell’11 marzo 2026 incidono sull’oggetto del giudizio, il Collegio ha ritenuto necessario assicurare il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e ha disposto il rinvio della trattazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atto del Commissario Straordinario Unico n. 188 del 9 dicembre 2025, relativo alla constatazione dell’impossibilità giuridica di procedere alla fase di coordinamento per difetto degli atti presupposti, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1602/2024, confermata dal CGARS con sentenza n. 791/2025. Hanno inoltre chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia e, in subordine, l’annullamento dell’atto commissariale n. 188 del 9 dicembre 2025, dell’avvio del procedimento del 5 agosto 2025 e degli ulteriori atti connessi, ritenuti lesivi della loro posizione. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato documentazione sopravvenuta, tra cui il provvedimento commissariale n. 49 dell’11 marzo 2026, con cui è stato archiviato il procedimento di affidamento nel cui ambito era stato adottato l’atto n. 188/2025, revocando le disposizioni e i provvedimenti emessi nell’ambito del procedimento, fatta eccezione per la delibera di affidamento relativa all’agglomerato Misterbianco, e il provvedimento n. 50 dell’11 marzo 2026, recante l’avvio di un nuovo procedimento di coordinamento degli interventi infrastrutturali inerenti allo svolgimento del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale catanese. Le ricorrenti hanno chiesto il rinvio per esaminare tali atti; l’ATI Catania si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    necessità di assicurare il contraddittorio delle parti in merito ai sopraggiunti atti e provvedimenti

    La disposizione impone di garantire il contraddittorio quando siano introdotti nel giudizio atti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti per l’oggetto della controversia; tale esigenza giustifica il rinvio della trattazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione deposita atti sopravvenuti che incidono sull’oggetto della controversia, il giudice deve assicurare alle parti la possibilità di esaminarli e di interloquire su di essi prima della decisione.
  • La sopravvenuta archiviazione o revoca degli atti oggetto di impugnazione non determina automaticamente la definizione del giudizio: occorre verificare, nel contraddittorio delle parti, gli effetti degli atti sopravvenuti sulle domande di ottemperanza e di annullamento o accertamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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