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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12213/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza per vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva aumentato la pena per il riconoscimento della continuazione in modo apodittico, senza indicare i parametri valutativi adottati e senza motivare la quantificazione dell'aumento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio ai sensi dell'art. 671 c.p.p., avesse adeguatamente motivato la rideterminazione della pena: pena base di 12 anni per il reato più grave (art. 74 d.p.r. 309/1990) e aumento di 7 anni per la continuazione rispetto al reato satellite (art. 73 d.p.r. 309/1990). L'aumento è stato determinato secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., con particolare riferimento alla personalità del reo, e nel rispetto del principio di proporzionalità reciproca e dei limiti dell'art. 81 c.p.; non è stata operata un'operazione di cumulo materiale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma che autorizza il giudice del rinvio a rideterminare la pena; qui è utilizzata per giustificare la nuova quantificazione della pena da parte della Corte territoriale in sede di rinvio

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    categoria di motivo di impugnazione incidente sulla motivazione della sentenza; il ricorrente l'ha invocata per contestare la motivazione dell'aumento di pena

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limite alla materia del ricorso per cassazione; il motivo è stato enunciato nei limiti procedurali richiesti

  • art. 74 d.p.r. 309/1990

    reato associativo in materia di stupefacenti; individuato come il reato più grave per la determinazione della pena base (12 anni)

  • art. 73 d.p.r. 309/1990

    reato 'satellite' relativo al traffico di stupefacenti; utilizzato per calcolare l'aumento di pena per continuazione (7 anni e 20.000 euro di multa)

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena: la Corte ha fatto riferimento, in particolare, alla personalità del reo quale criterio valutativo per quantificare l'aumento per continuazione

  • art. 81 cod. pen.

    limiti generali al cumulo e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti previsti, escludendo un cumulo materiale surrettizio

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone, Rv. 282269

    il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore.

    principio richiamato per richiedere che il giudice renda conoscibili gli elementi che hanno portato a pesare i reati satellite nella determinazione della pena complessiva; la Corte ha ritenuto che, pur in forma sintetica, la motivazione fornita fosse idonea a soddisfare tale requisito

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un aumento di pena per continuazione è necessario indicare in modo specifico e non generico le omissioni o le carenze della motivazione: censure generiche sono destinate all'inammissibilità.
  • Il giudice che determina la pena per reati in continuazione deve motivare la proporzione tra pena base e aumenti per i reati satellite, esplicitando i criteri (art. 133 c.p.) e gli elementi che giustificano il peso attribuito a ciascun reato.
  • La personalità del reo è uno dei criteri legittimi per la quantificazione dell'aumento per continuazione; se il giudice esplicita tale riferimento e mostra la coerenza con i minimi edittali e col principio di proporzionalità reciproca, la motivazione può ritenersi adeguata anche se sintetica.
  • Deve essere evitato il 'cumulo materiale' surrettizio: la determinazione della pena deve rispettare i limiti del cumulo previsto dall'ordinamento (art. 81 c.p.) e la forma mentis del giudice nel collegare i reati.
  • In sede di rinvio ai sensi dell'art. 671 c.p.p. la Corte può rideterminare la pena, ma resta vincolata al rispetto dei principi sopra indicati; il controllo di legittimità richiede che la motivazione renda comprensibile il ragionamento valutativo seguito.

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