Cassazione Penale, Sentenza n. 47571/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'istanza di riesame contro la misura di custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. I motivi dedotti dal difensore (avv. Gianluca Acciardi) erano: (1) violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 292 c.p.p., per mancanza di autonoma valutazione del materiale indiziario; (2) carenza del quadro indiziario per la partecipazione all'associazione di narcotraffico, essendo le dichiarazioni dei collaboratori generiche, scollegate e prive di riscontri concreti; (3) inesistenza delle aggravanti (art. 74 comma 4 d.P.R. 309/1990 e art. 416-bis.1 c.p.) per difetto del dolo specifico e della consapevolezza sulla disponibilità di armi; (4) difetto di motivazione circa le esigenze cautelari e la pericolosità, considerato il tempo trascorso (fatti risalenti al 2017), l'assenza di contatti recenti e il trasferimento del ricorrente in Emilia Romagna dal 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità. Ha invece accolto il secondo motivo (con assorbimento del terzo) ritenendo che l'ordinanza impugnata non abbia motivato adeguatamente il passaggio da dichiarazioni generiche e sporadiche dei collaboratori alla conclusione di un ruolo di primo piano del ricorrente nell'associazione; pertanto ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per colmare le lacune motivazionali in ordine alla partecipazione. Ha inoltre accolto il quarto motivo, rilevando che il Tribunale non ha valutato correttamente l'incidenza del tempo trascorso e l'assenza di condotte successivi ai fatti contestati ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari; anche su questo punto l'ordinanza è stata annullata e rinviata. Disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma-base sul traffico di stupefacenti; la Corte ha richiesto puntuali elementi per dimostrare la stabile disponibilità e la partecipazione associativa, nonchè gli specifici presupposti delle aggravanti richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 comma 4
Aggravante relativa alla disponibilità di armi; la Corte ha ritenuto che la sua operatività richiede prova della consapevolezza del soggetto circa la disponibilità di armi da parte dell'associazione
codice penale, art. 416-bis.1
Aggravante per agevolazione mafiosa: la Corte ha osservato che occorre provare il dolo specifico richiesto dalla norma, che non può essere desunto da elementi generici
codice di procedura penale, art. 292
Regole sulla motivazione degli atti: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura generica che non indica quali deficit motivazionali avrebbero portato a conclusioni diverse
codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275
Norme sulla custodia cautelare e i presupposti per la misura: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare specificamente le esigenze cautelari e di considerare, fra gli elementi, il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive
codice di procedura penale, art. 275 comma 3
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte precisa che può essere superata dalla considerazione del tempo intercorso e dall'assenza di ulteriori condotte indicatrici di pericolosità
codice di procedura penale, art. 309 comma 7
Competenza per il nuovo giudizio: norma richiamata per indicare il tribunale competente al quale rinviare il procedimento
Massime di principio
- Le misure cautelari fondate su dichiarazioni di collaboratori vanno corroborate da riscontri concreti: dichiarazioni generiche, episodiche o non datate non bastano per attribuire un ruolo associativo di rilievo
- Il giudice deve motivare in modo puntuale il collegamento tra singole condotte e la partecipazione stabile all'associazione (coscienza e volontà di contribuire al mantenimento dell'organizzazione)
- Le aggravanti (es. disponibilità di armi, agevolazione mafiosa) richiedono prova del dolo specifico o della consapevolezza; non possono essere desunte in modo assertivo da elementi vaghi
- La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) può essere superata dalla considerazione del tempo trascorso e dall'assenza di condotte successive: il giudice deve valutare esplicitamente questo profilo
- Le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare in modo specifico i vizi motivazionali e come avrebbero potuto portare a esiti diversi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47540/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47541/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47542/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47543/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47544/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47545/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →